ORDINANZA N. 659/2010 RESA DAL TAR LOMBARDIA- MILANO, I^ SEZIONE. RICORSO N.R.G. 1285/2010. CACCAVALE APPALTI & COSTRUZIONI SRL C/ COMUNE DI MILANO

“Premesso che, in virtù di espressa dichiarazione resa dal difensore della ricorrente, i provvedimenti riferibili al procedimento di esclusione vengono impugnati unicamente in quanto atti presupposti alla segnalazione inoltrata all’Autorità di Vigilanza ed alle successive determinazioni di quest’ultima in ordine all’iscrizione presso il Casellario Informatico;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso sembrerebbe essere sorretto dal prescritto fumus quanto all’eccepita mancata riferibilità della fattispecie contestata in sede di esclusione al dettato dell’art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006;

Valutato il pregiudizio derivante alla ricorrente in virtù dell’iscrizione del contestato mendacio presso il Casellario Informatico consistente in un significativo prolungamento del periodo di interdizione dalla partecipazione a pubbliche gare;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 21 della L. n. 1034/1971;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione limitatamente agli atti riferiti al procedimento di segnalazione ed iscrizione presso il Casellario Informatico”.

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