Inefficacia di Delibera di impignorabilità delle somme ex art. 159, 2° comma, D.Lgs. 267/2000. Tribunale di Nola.

Il Giudice dell’Esecuzione G.E. Ardituro del Tribunale di Nola con l’ordinanza in commento ha evidenziato l’inefficacia della delibera di impignorabilità adottata dal Comune di Nola accogliendo favorevolmente le eccezioni sollevate e i rilievi allegati dall’Avv. Antonio Ausiello circa il mancato rispetto dei pagamenti secondo l’ordine cronologico delle fatture ovvero per  mandati a titolo diverso da quelli vincolati così come indicati nella delibera.

Al riguardo, infatti, in virtù del principio della vicinanza della prova, richiamato dall’Avv. Antonio Ausiello – difensore della società creditrice pignorante-, il G.E. ha statuito che: “considerato che di fronte alla documentazione prodotta l’ente non ha in alcun modo adempiuto all’onere di provare che, invece, i pagamenti sono avvenuti nell’ordine prescritto dalla legge”.

Pertanto il G.E. previo rigetto dell’istanza cautelare, ha ordinato la prosecuzione del giudizio esecutivo, ritenendo che si siano venute a creare le condizioni per ritenere non opponibile al creditore il vincolo di impignorabilità  delle somme, così eccepito dall’opponente.

Ordinanza sospensione procedura esecutiva GE Ardituro- Tribunale di Nola.