03 Nov INTERDITTIVA ANTIMAFIA. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE. ILLEGITTIMITÀ.

Con la significativa pronuncia, in commento, il TAR Napoli, sez. I, ha accolto il ricorso patrocinato dall’avvocato Antonio Ausiello, annullando un provvedimento, con cui un Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, a seguito di un’informativa interdittiva antimafia sopravvenuta a carico della società titolare del titolo edilizio.
La sentenza, pur dando atto di un orientamento giurisprudenziale contrario, ha accolto il ricorso, affermando principi di fondamentale importanza in tema di autotutela amministrativa, affidamento dei privati e garanzie procedimentali.
La Svolta del TAR Campania: L’Analisi del Caso Concreto
L’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, ritiene che il sopravvenire di un’informativa interdittiva antimafia, determini una particolare forma di incapacità giuridica del soggetto colpito, nel caso di specie.
Tuttavia, la sentenza ottenuta dallo Studio Ausiello si discosta da questa rigida impostazione, valorizzando le peculiarità del caso concreto e riaffermando dell’annullamento del Pdcla centralità dei principi generali dell’azione amministrativa.
Il TAR Campania, con la pronuncia del 3 novembre 2025, ha accolto il ricorso della società, annullando il provvedimento del Comune sulla base di tre pilastri argomentativi principali:
- La Natura del Potere Esercitato e l’Obbligo di Motivazione sull’Interesse Pubblico
Il TAR partenopeo, ha in primo luogo, qualificato correttamente il potere esercitato dal Comune. Non si trattava di un annullamento d’ufficio per un vizio originario del permesso di costruire (che era, al momento del rilascio, pienamente legittimo), ma di un potere di autotutela volto a rimuovere gli effetti di un atto a causa di un fattore sopravvenuto: l’interdittiva antimafia.
Richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 6916/2018), il TAR ha chiarito che anche in queste ipotesi l’esercizio del potere di autotutela non è automatico, ma presuppone una valutazione concreta e una motivazione specifica sulla sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell’atto, che non può essere meramente presunto (Cons. Stato – sez. IV, 6/12/2018 n. 6916).
Nel caso di specie, il provvedimento del Comune era del tutto carente di motivazione sull’interesse pubblico concreto perseguito, limitandosi a prendere atto dell’interdittiva.
- La Violazione del Principio dell’Affidamento e la Tutela dei Terzi
Il Collegio ha dato un peso decisivo al tempo trascorso e all’affidamento ingenerato non solo nella società ricorrente, ma anche nei terzi acquirenti. Il Comune ha agito a quasi un anno di distanza dalla conoscenza dell’interdittiva, un ritardo considerato irragionevole, soprattutto a fronte della solerzia dimostrata nel risolvere un altro contratto d’appalto con la medesima società.
In questo lasso di tempo, la società aveva proseguito i lavori, quasi ultimati, e stipulato ben cinque contratti di compravendita per le unità immobiliari in costruzione. Il Tribunale ha ritenuto che l’affidamento di questi “terzi incolpevoli” non potesse essere sacrificato senza un’adeguata e rafforzata ponderazione degli interessi in gioco.
“Giova evidenziare che, se tale rilievo occorre per l’ipotesi di annullamento d’ufficio di un atto ab origine illegittimo, a fortiori l’interesse pubblico deve essere valutato allorquando nel privato (e, tanto più, in terzi incolpevoli) si sia consolidato l’affidamento nella produzione di effetti dell’atto da rimuovere.”
- La Mancata Comunicazione di Avvio del Procedimento
Infine, la sentenza ha censurato la mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento (ex art. 7, L. 241/90). Il TAR ha ribadito che il contraddittorio procedimentale è un principio generale che permea tutta l’azione amministrativa e non può essere eluso, specialmente in assenza di comprovate ragioni di urgenza.
Se fosse stata messa in condizione di partecipare, la società avrebbe potuto far valere elementi decisivi, quali:
- L’esistenza dei contratti di compravendita e il grave pregiudizio per i terzi.
- Lo stato avanzato dei lavori.
- La pendenza di un procedimento per l’ammissione al controllo giudiziario (ex art. 34-bis, D.Lgs. 159/2011), che avrebbe potuto sospendere gli effetti dell’interdittiva [Parere di Precontenzioso numero 29 del 26 gennaio 2022].
- La temporaneità della misura prefettizia.
La sentenza rappresenta un precedente di notevole importanza, poiché riequilibra il rapporto tra l’esigenza di contrasto alle infiltrazioni mafiose e la tutela delle garanzie fondamentali dei cittadini e delle imprese. Pur senza negare la gravità di un’informativa antimafia, il TAR Campania ha stabilito che la Pubblica Amministrazione non può agire in modo automatico e acritico. Anche in questo delicato settore, essa è tenuta a rispettare i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, motivando adeguatamente le proprie scelte, rispettando il diritto al contraddittorio e tenendo in debita considerazione l’affidamento legittimamente sorto in capo ai privati e, soprattutto, ai terzi estranei alla vicenda.
Si allega la sentenza in commento