Il TAR  della Campania-Napoli, sez. I,  con la sentenza n. 4311/2025, ha statuito importanti principi in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento ad un A.Q. multi-lotto,  vincolo di aggiudicazione, al principio di invarianza e alla verifica delle offerte. Il Collegio ha dichiarato

 

inammissibile il ricorso proposto dalla terza classificata, divenuta seconda per effetto del vincolo di aggiudicazione, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dall’Avv. Antonio Ausiello, difensore dell’aggiudicataria controinteressata, e condividendo la tesi difensiva sull’inapplicabilità del principio di invarianza della soglia di anomalia al caso di specie  e sull’ammissibilità della c

 

orrezione degli oneri della sicurezza a fronte di modulistica di gara incerta.
Di seguito una sintesi dei principi di diritto affermati nella pronuncia.
Inammissibilità del Ricorso per Carenza di Interesse del terzo classificato, divenuto secondo per effetto del vincolo di aggiudicazione.
Il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’operatore economico classificatosi al terzo posto in una graduatoria di gara è privo di interesse a ricorrere qualora le sue censure siano rivolte unicamente contro l’aggiudicatario (primo classificato), senza contestare anche la posizione del secondo graduato.
L’interesse ad agire, infatti, sussiste solo se l’accoglimento del ricorso può arrecare un’utilità co

 

ncreta e diretta al ricorrente. Nel caso di specie, l’eventuale esclusione dell’aggiudicatario dal lotto contestato non avrebbe comportato l’automatico subentro del ricorrente (terzo), bensì uno scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato (divenuto primo nel secondo lotto, per effetto del vincolo di aggiudicazione). Pertanto, per poter aspirare all’aggiudicazione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con successo le posizioni di entrambi gli operatori che lo precedevano.
Inapplicabilità del Principio di Invarianza (art. 108, co. 12, D.Lgs. 36/2023)
Il Collegio, nel condividere la nostra tesi difensiva,  ha chiarito la portata applicativa del c.d. “principio di invarianza” ( invocato dalla ricorrente),  stabilendo che esso non costituisce una regola generale ma una deroga insuscettibile di applicazione estensiva o analogica .La norma, che mira a “cristallizzare” le medie e le soglie di anomalia dopo l’aggiudicazione, si applica specificamente alle procedure in cui è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, tipicamente quelle aggiudicate con il criterio del prezzo più basso e con calcolo della soglia secondo i metodi dell’Allegato II.2 del Codice.
Al di fuori di tali ipotesi, come nella gara in esame aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vige la regola generale del “regresso procedimentale”. Ciò significa che l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione comporta l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare la fase viziata e rideterminare le graduatorie, senza che queste possano considerarsi “cristallizzate”
Valutazione nel Merito delle Censure (Obiter Dictum)
Pur dichiarando il ricorso inammissibile, il Tribunale ha esaminato nel merito le censure, ritenendole comunque infondate per le seguenti ragioni
Costo della Manodopera e Sgravi Contributivi: La variazione del costo della manodopera in sede di giustificazioni, dovuta alla previsione di fruire di sgravi contributivi (come la “Decontribuzione Sud”), non costituisce un’illegittima modifica dell’offerta. Il costo, infatti, rimane sostanzialmente inalterato nella sua composizione, a prescindere che sia interamente sostenuto dall’impresa o agevolato. Inoltre, la natura di accordo quadro dell’appalto rende la quantificazione del costo della manodopera solo prognostica, suscettibile di adeguamento nei successivi contratti attuativi.
Oneri della Sicurezza e Modulistica di Gara: È stata ritenuta ammissibile la correzione, in sede di giustificazioni, di un palese errore materiale nella compilazione della modulistica di gara. Nel caso specifico, l’aggiudicataria aveva inizialmente indicato una cifra per i costi della sicurezza aziendali che includeva erroneamente anche gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La successiva specificazione, che ha distinto le due voci senza alterare l’offerta economica complessiva, è stata considerata legittima, anche in considerazione della natura programmatoria e flessibile dell’accordo quadro.
1. Sostenibilità dell’Offerta e Utile d’Impresa: Il Tribunale ha infine ribadito che il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione di congruità dell’offerta è limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o inadeguatezza dell’istruttoria. Anche un utile d’impresa modesto (nel caso di specie, 1,5%) non rende di per sé l’offerta inaffidabile, potendo comunque rappresentare un vantaggio significativo per l’impresa.

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