05 Feb ACCORDO QUADRO APPALTO DI LAVORI: GLI ORDINI DI LAVORO DEL D.L. SONO EQUIPOLLENTI AI CONTRATTI ATTUATIVI. AMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PAGAMENTO.

Una recente e significativa sentenza del Tribunale di Roma, ottenuta in un contenzioso patrocinato -con esito favorevole- dall’Avv. Antonio Ausiello, per conto della società appaltatrice, offre chiarimenti cruciali sulla gestione degli Accordi Quadro negli appalti pubblici. La decisione stabilisce principi chiave in materia di pagamento dei corrispettivi, chiarendo che gli ordini di lavoro del Direttore dei Lavori possono essere equiparati a veri e propri contratti attuativi e che le contestazioni meramente formali non possono prevalere sull’effettiva esecuzione delle prestazioni.
SINTESI DELLA FATTISPECIE CONTROVERSA.
Il caso analizzato dalla sentenza n. 735/2026 del Tribunale di Roma, riguarda un’opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre 250.000 euro, emesso in favore di un’impresa edile, per lavori di manutenzione eseguiti nell’ambito di un Accordo Quadro stipulato con un’azienda sanitaria pubblica del Lazio.
La stazione appaltante, si opponeva al pagamento sollevando numerose eccezioni di natura prevalentemente formale, tra cui:
- L’assenza di contratti attuativi formali, ritenendo insufficienti i semplici ordini di lavoro o di servizio emessi dal Direttore dei Lavori (D.L.).
- La nullità dell’accordo per presunto superamento dell’importo massimo.
- L’irregolarità della documentazione contabile, poiché priva della sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
- L’utilizzo di prezzari non autorizzati.
- La generica mancanza di prova del credito e dell’effettiva esecuzione delle prestazioni.
La difesa dell’impresa, curata dall’Avv. Antonio Ausiello, replicava di aver sempre operato sulla base di ordini di servizio del D.L., come espressamente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), e che le contestazioni del RUP erano tardive e pretestuose. A sostegno della propria tesi, l’impresa produceva un verbale di accordo nel quale la stessa stazione appaltante, alla presenza del RUP, si impegnava a liquidare il 65% degli importi contestati, riconoscendo così, di fatto, la fondatezza del credito.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA.
Il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e delineando principi di fondamentale importanza per gli operatori del settore.
- Equipollenza tra Ordini di Lavoro e Contratti Attuativi: Il giudice ha stabilito un principio cardine: nell’ambito di un Accordo Quadro, gli ordini di lavoro emessi dal D.L. sono pienamente idonei a fungere da atti esecutivi, in alternativa a specifici contratti attuativi, qualora ciò sia previsto dalla lex specialis di gara, come il Capitolato Speciale d’Appalto. La sentenza afferma che: “[…] l’impresa ha ricevuto ordini di lavoro da valere quali contratti applicativi, così come previsto dagli artt. 2 e 8 del Capitolato Speciale di Appalto […] ed è lo stesso art. 36 del Capitolato a prevedere come atto esecutivo, in alternativa a specifici contratti di appalto, gli ordini di lavoro.
Questo passaggio chiarisce che la volontà delle parti, cristallizzata nel CSA, prevale sulla necessità di una formalità aggiuntiva, rendendo gli ordini del D.L. sufficienti per l’affidamento delle singole prestazioni.
- Prevalenza della Sostanza sulla Forma: Il Tribunale ha ribadito che il mancato rispetto di singole formalità (come la firma del RUP su alcuni documenti contabili) non può inficiare la pretesa creditoria per prestazioni effettivamente eseguite sotto il controllo e l’impulso del Direttore dei Lavori. L’effettivo svolgimento delle opere, se provato, prevale sui vizi procedurali sollevati tardivamente dalla stazione appaltante.
- Valore Decisivo del Riconoscimento di Debito e delle Note del D.L.: La sentenza attribuisce un’importanza cruciale a due elementi probatori che hanno demolito le tesi dell’ente pubblico:
- Il Verbale di Accordo: L’accordo con cui la stazione appaltante, rappresentata anche dal RUP, garantiva il pagamento del 65% del debito è stato considerato un riconoscimento che svuota di efficacia le successive contestazioni. Il giudice evidenzia la contraddizione di un RUP che prima sottoscrive un accordo per il pagamento e poi nega il debito in toto [4592778s.pdf].
- Le Note del Direttore dei Lavori: Le relazioni dettagliate del D.L., che confermavano la regolare esecuzione dei lavori, la correttezza contabile e criticavano l’atteggiamento ostruzionistico del RUP, sono state ritenute prova decisiva dell’adempimento dell’impresa. Il D.L. è la figura tecnica deputata a certificare l’andamento dell’appalto, e le sue attestazioni assumono valore fondamentale, come si evince dalle sue comunicazioni in cui lamentava “atteggiamenti ritorsivi e pretestuosi” da parte del RUP.
- Onere della Prova: In linea con il principio consolidato (Cass. S.U. n. 13533/2001), il creditore (l’impresa) deve provare la fonte del suo diritto (l’Accordo Quadro e gli ordini), mentre il debitore (la P.A.) deve dimostrare l’avvenuto pagamento o l’estinzione dell’obbligazione. In questo caso, l’impresa ha fornito ampiamente le prove a suo carico, mentre la stazione appaltante non ha provato il proprio adempimento.
In conclusione, questa pronuncia, nel convalidare un’efficace strategia processuale, rafforza la tutela dell’affidamento delle imprese che operano con la Pubblica Amministrazione, sanzionando i comportamenti dilatori e le contestazioni pretestuose basate su vizi formali, e riaffermando il principio secondo cui il lavoro regolarmente eseguito deve essere sempre remunerato.
Si allega copia della sentenza 4592778s redatto