09 Apr RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA PER VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI. SUSSISTENZA – CONDANNA AL RISARCIMENTO DANNI.

Con grande soddisfazione condivido l’esito di una complessa vicenda giudiziaria, articolatasi in quattro gradi di giudizio, che ha finalmente reso giustizia ai miei assistiti.
La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, ha accolto integralmente le nostre tesi, condannando un progettista (e per esso i suoi eredi), al pieno risarcimento dei danni patiti dai committenti.
Il caso riguardava la responsabilità di un architetto per aver progettato un immobile in violazione delle distanze legali, previste dalla normativa nazionale (art. 873 c.c. e D.M. 1444/1968), nonostante il progetto fosse apparentemente conforme agli strumenti urbanistici locali. A causa di questo errore, i miei assistiti erano stati condannati in altri giudizi a demolire parzialmente la loro abitazione.
Dopo una prima decisione sfavorevole in Tribunale e una seconda in Corte d’Appello, che aveva erroneamente escluso la responsabilità del professionista invocando la “speciale difficoltà” dei problemi tecnici (art. 2236 c.c.), non ci siamo arresi.
Il punto di svolta è stato il ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 14527/2023, ha accolto il nostro ricorso, cassando la sentenza d’appello e stabilendo un principio di diritto fondamentale: quella del progettista è un’obbligazione di risultato. Egli ha il dovere di assicurare la conformità del progetto a tutta la normativa vigente, incluse le norme nazionali gerarchicamente sovraordinate a quelle locali, senza potersi trincerare dietro la presunta complessità interpretativa.
La Decisione Finale: Vittoria su Tutta la Linea
La Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, ha fatto piena applicazione di questo principio. Con la sentenza appena pubblicata ha:
Accertato la piena responsabilità professionale dell’Architetto Progettista, per negligenza e imperizia, derivante dalla violazione delle regole di diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co. 2 c.c.
Condannato i suoi eredi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dai miei assistiti, quantificati sulla base dell’effettivo esborso sostenuto per definire transattivamente la controversia con i vicini.
Condannato gli eredi al pagamento integrale delle spese legali di tutti i gradi di giudizio (primo grado, appello, Cassazione e giudizio di rinvio), per una somma finale di quasi 60.000,00 euro, con distrazione in mio favore quale difensore antistatario.
Come ci ha insegnato il Maestro Piero Calamandrei: “Per trovare la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede”.
Avv. Antonio Ausiello
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