APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E RISERVE: IL TRIBUNALE DI ROMA, RICONOSCE I MAGGIORI ONERI PER ANDAMENTO ANOMALO E LAVORI EXTRA IN UN APPALTO A CORPO.

Con una significativa sentenza, il Tribunale Ordinario di Roma, ha accolto le domande proposte dallo studio legale Ausiello, per conto della società appaltatrice, in una complessa controversia relativa all’esecuzione di un appalto pubblico di lavori nel settore speciale.

La pronuncia si distingue per aver riaffermato principi cruciali in materia di riserve dell’appaltatore.

La causa trae origine dall’appalto per la realizzazione dell’opera sostitutiva per la soppressione di un passaggio a livello su una linea ferroviaria del Nord Italia. Durante la fase esecutiva, l’impresa ha dovuto fronteggiare numerose criticità non previste nel progetto, posto a base di gara, tra cui la necessità di adottare una variante progettuale che ha causato un’alterazione del cronoprogramma e un andamento anomalo dei lavori, con conseguenti sospensioni e maggiori oneri. Tali circostanze hanno portato la nostra assistita a iscrivere diverse riserve nei documenti contabili, sfociate poi in un contenzioso, per il riconoscimento dei relativi importi.

Il Tribunale ha affrontato la fondamentale questione della tempestività delle riserve, un requisito di ammissibilità spesso oggetto di contestazione da parte delle stazioni appaltanti. In particolare, con riferimento alla sospensione parziale dei lavori disposta dalla Committente in attesa della definizione di una variante progettuale, il Giudice ha ritenuto la riserva iscritta dall’impresa pienamente tempestiva. La sentenza evidenzia come, a fronte delle eccezioni della convenuta, la riserva sia stata correttamente apposta sia nel verbale di sospensione parziale che nel successivo verbale di ripresa dei lavori, rigettando così ogni eccezione di decadenza. Questo passaggio conferma un principio cardine: l’appaltatore tutela i propri diritti manifestando il proprio dissenso nei primi atti idonei a riceverlo, successivi all’insorgenza del fatto dannoso.

Un altro punto di diritto di centrale importanza affrontato dalla decisione riguarda il riconoscimento di compensi per lavori extra contratto, nonostante l’appalto fosse stato stipulato a corpo. Accogliendo pienamente la nostra linea difensiva, il Tribunale ha statuito che la natura di appalto a corpo non esclude il diritto dell’appaltatore a un compenso per maggiori oneri derivanti da circostanze a lui non imputabili e per lavori imposti al di fuori delle previsioni contrattuali.

Il Giudice ha chiarito che il corrispettivo a corpo è invariabile solo fino a quando l’oggetto del contratto resta immutato, ma è soggetto a variazione qualora il progetto si riveli incompleto o subisca modifiche sostanziali. Nello specifico, è stato riconosciuto il compenso per la realizzazione di una vasca non prevista nel progetto originario, ritenendo che il rischio contrattuale dell’appaltatore non possa estendersi fino a coprire le carenze progettuali della committenza.

A supporto di tale fondamentale principio, la sentenza ha espressamente richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui: “in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un’evidente modifica all’oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l’effettivo superamento del rischio assunto con l’offerta a corpo, oltre l’alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti” (Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22268).

Questa vittoria rappresenta un importante risultato per la nostra assistita e un rilevante precedente a tutela di tutte le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici di lavori, statuendo che il principio dell’invariabilità del prezzo negli appalti a corpo, non può tradursi in un ingiustificato pregiudizio economico per l’appaltatore a fronte di carenze o modifiche progettuali imputabili alla stazione appaltante.

 

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