21 Ott Certificazioni premiali dichiarate ma non allegate: il T.A.R. Lazio riconosce l’illegittima mancata attribuzione dei punteggi premiali e annulla l’aggiudicazione

Con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2026 n. 16478, il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Quinta Ter, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Antonio Ausiello, nell’interesse della propria assistita collocatasi 21° nella graduatoria finale, inerente la procedura indetta da un Ente Pubblico, per la conclusione di Accordi Quadro ex art. 59 d.lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, per l’importo di quaranta milioni di euro.
La società aveva autodichiarato nell’offerta tecnica il possesso delle certificazioni ISO 14001, UNI/PdR 125:2022 e SA 8000, senza allegarle materialmente. Per questo la Commissione le aveva attribuito zero punti sui sub-criteri premiali D3, E1 ed E2, per complessivi nove punti, collocandola al ventunesimo posto. Il possesso delle certificazioni da data anteriore alla domanda era invece documentato.
Il Collegio, sul presupposto della fondatezza del ricorso, ha dichiarato illegittime in parte qua le clausole del disciplinare impugnate, che imponevano il doppio onere di dichiarazione sostitutiva e di allegazione, con automatica attribuzione di punteggio pari a zero. Tali clausole precludevano a monte il soccorso procedimentale. Il Tribunale ha richiamato T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 1368/2026, e la cosiddetta prospettazione proconcorrenziale del Consiglio di Stato (Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707). Secondo questo orientamento, quando una certificazione è richiesta solo per un punteggio aggiuntivo e il concorrente ne ha dichiarato il possesso, devono potersi sanare le carenze meramente documentali e formali. Ciò vale se la sanatoria non altera il contenuto sostanziale dell’offerta e non distorce il confronto competitivo, nel rispetto del principio del risultato e dell’esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli”.
Il TAR capitolino ha sottolineato anche un’incoerenza logica. L’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 consente chiarimenti sull’offerta tecnica e su ogni suo allegato. Sarebbe quindi illogico impedire la produzione di una certificazione che comprova un requisito già chiaramente dichiarato.
Per la ISO 14001, il Collegio ha ravvisato anche un travisamento. Gli estremi della certificazione erano indicati nella relazione metodologica e il documento era già allegato alla documentazione amministrativa; quindi, era nella disponibilità della Stazione Appaltante sin dalla presentazione della domanda.
Il T.A.R. ha, quindi, annullato l’aggiudicazione nei limiti dell’interesse della ricorrente e i verbali, nella parte in cui avevano attribuito zero punti ai sub-criteri D3, E1 ed E2.
Con l’attribuzione dei nove punti premiali, la società assistita passa dalla ventunesima posizione al quarto posto e rientra tra i primi otto aggiudicatari dell’accordo quadro.
Un risultato che riafferma la prevalenza della sostanza sulla forma e il principio del risultato nelle procedure di affidamento disciplinate dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
Avv. Antonio Ausiello
T.A.R. Lazio, Sez. V Ter, sentenza n. 202616478_01__Redatto