Accordo Quadro Lavori e Servizi. Consiglio di Stato: Revoca aggiudicazione ed esclusione per anomalia dell’offerta. Procedimento di verifica anomalia frazionato e settoriale. Illegittimità. Costo della manodopera conforme all’indicazione della Lex specialis non necessita di specifiche giustificazioni. Procedimento anomalia viziato per irragionevolezza e inadeguatezza. (Consiglio di Stato, Sez. V, 24.12.2021, n. 8597).

Con immensa soddisfazione segnalo la sentenza in epigrafe, con la quale il Supremo Consesso ha confermato la sentenza di prime cure del TAR Napoli (che aveva accolto il ricorso avverso la revoca aggiudicazione ed esclusione proposto da una società difesa dall’avvocato Antonio Ausiello, ritenendo fondato il vizio per irragionevolezza del procedimento di verifica di anomalia conclusosi con giudizio finale di incongruità dell’offerta, per aver esaminato solo 16 delle 99 voci di costo dell’offerta).
La sentenza in rassegna, nel confermare la sentenza del Primo Giudice, ha ribadito che la valutazione di congruità deve essere globale, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.
Ciò posto: “Appare difficile postulare che la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta sia desumibile dalla disamina di un numero limitato (16 su 99) di voci che compongono l’offerta stessa, quand’anche le stesse siano rilevanti”.
E ciò in quanto: “la riconosciuta illegittimità di una valutazione settoriale e parziale dell’offerta ai fini dell’espressione del giudizio di anomalia inevitabilmente refluisce sull’analisi delle singole voci, che risulta anch’essa sviata o comunque limitata, e non tale da garantire una valutazione di attendibilità della complessiva offerta”.
Degno di nota, inoltre, è il seguente passaggio sulla congruità del costo della manodopera messa in discussione nuovamente dall’ente appaltante in sede di motivo di appello, respinto e liquidato con motivazione succinta e perentoria: “muovendo da tale necessaria considerazione …. osserva il Collegio come, relativamente al costo della manodopera, bene la sentenza impugnata ha posto in evidenza che la conformità dell’offerta all’importo indicato nell’art. 2 del disciplinare escludesse la necessità di specifiche giustificazioni”.
Buona lettura!