Appalti Pubblici- Sistema Telematico- MEPA- Mandante non iscritta- Requisito di Partecipazione- Esclusione- Illegittimità.

Il Consiglio di Stato in S.G.-Roma, Sezione V, con Sentenza del 3.1.2023, n. 68, ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del TAR Venezia ottenuta dal sottoscritto difensore Avv. Antonio Ausiello, per il R.T.I. escluso dalla gara d’appalto indetta per lavori di “Realizzazione APOD/ATOC presso l’aeroporto militare di Villafranca di Verona”, avviata dal Ministero della difesa- Direzione generale e del Demanio, per l’importo a base di gara di € 2.932.908,09, statuendo quanto segue.

La clausola degli atti di gara che imponga a tutti i componenti di un raggruppamento di essere iscritti al sistema telematico MEPA all’atto della presentazione dell’offerta è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Le gare telematiche e la digitalizzazione delle procedure non sono, infatti, il fine ultimo della disciplina in materia di pubblici affidamenti, ma solo un mezzo strumentale al raggiungimento dell’obiettivo di attuare la massima partecipazione alla gara.

L’iscrizione al MEPA, dunque, può essere tutt’al più uno strumento ma non può trasformarsi in un onere ostativo alla concorrenza, non comportano la mancata iscrizione alcuna conseguenza rispetto al possesso sostanziale dei requisiti di idoneità e capacità del concorrente. La clausola degli atti di gara che prevede tale onere a pena di esclusione in capo a tutti i componenti del R.T.I.  costituisce quindi imposizione generalizzata di un adempimento che ostacola la partecipazione alla gara senza alcuna copertura normativa ed è, per l’effetto, nulla e priva di efficacia.

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