Appalto di igiene urbana. Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione successivamente alla consegna anticipata del servizio. Giurisdizione G.A. Violazione dell’art. 21 nonies e del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il TAR Napoli, Sez. VIII ha annullato (in accoglimento delle prime tre censure proposte dalla società ricorrente, difesa dall’Avv. Antonio Ausiello), il provvedimento in autotutela di revoca/annullamento di aggiudicazione, sia per violazione del termine di 18 mesi che per l’insussistenza dei presupposti dell’art. 21 nonies l. 241/90, nonchè per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, stante la mancanza di espressa clausola espulsiva sul punto da parte della lex specialis di gara.

La sentenza in rassegna, inoltre, con dovizia argomentativa, affronta preliminarmente la questione della giurisdizione, confermando la giurisdizione del G.A., “atteso che -intervenuta l’aggiudicazione definitiva ed iniziata in via d’urgenza l’esecuzione del servizio oggetto di gara – il Comune aveva proceduto al riesame della documentazione di gara, avvedendosi della mancanza nell’offerta della ricorrente della indicazione di un’area di cantiere e “revocando” in ragione di ciò l’aggiudicazione definitiva, opinando che sussista una causa di esclusione dalla procedura di gara”.
L’azione amministrativa, per come esercitata e per come motivata nell’atto impugnato, lungi dal contestare all’aggiudicataria inadempimenti nell’esecuzione del servizio consegnato in via d’urgenza, si connotava in termini di esercizio autoritativo di autotutela sulla precedente fase di affidamento, rientrante – come tale – nella giurisdizione del G.A.

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