Appalto di lavori: Mancata iscrizione alla piattaforma ME.PA. della Consip S.p.A. Esclusione. Illegittimità. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Sussistenza.

Segnalo la sentenza del TAR Venezia, Sezione II^, che ha accolto il ricorso proposto da un RTI escluso dalla gara (difesa dall’Avv. Antonio Ausiello), annullando il provvedimento di esclusione che si fondava sulla mancata iscrizione della mandante alla piattaforma ME.PA. della Consip.

La sentenza in rassegna, nel condividere l’impianto ricorsuale, ha ritenuto fondato il motivo della violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla competizione “Occorre, in proposito, rilevare che la previsione del disciplinare richiamata non corrisponde alla lettera dell’art. 51, comma 4, del regolamento e dell’art. 2 del
capitolato d’oneri della Consip, già citati, che non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di esclusione dalla procedura di selezione: si tratta, dunque, di una disposizione che non trae fondamento da nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti”.
Infatti, secondo il Collegio “l’esclusione dalla gara disposta in forza del solo mancato adempimento formale dell’iscrizione alla piattaforma telematica di una delle imprese incluse nel raggruppamento (senza che neppure fosse stata preliminarmente attivata, sia detto in via incidentale, qualche forma di invito alla regolarizzazione) risulti contrastante con il principio di tassatività, il cui rispetto è imposto dall’art. 83, comma 8, c.c.p. in riferimento a tutte le “prescrizioni” previste a pena di esclusione”.

Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di esclusione gravato.

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