04 Apr Appalto di “Refitting dell’Unità navale M. Fiorillo”. Esclusione illegittima-Principio di tassatività delle cause di esclusione.Concetto di carenza dell’offerta tecnica. Ambito applicativo: Art.83, co. 8-9, D.Lgs 50/2016-Art. 97 D.Lgs. 50/2016.
Con la pronuncia in commento, Il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, Rel. Dott. Blanda, valutata la fondatezza del ricorso proposto dallo Studio Legale Ausiello, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dell’ATI ricorrente, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione – ex art. 83, comma 8, D.Lgs. 50/2016- in quanto la lex specialis non prevedeva alcuna comminatoria di esclusione in relazione alla fase relativa alla presentazione dell’offerta tecnica, né prevedeva, come dedotto da questa difesa, una griglia di valutazione dei profili tecnici dell’offerta e, ai fini della prosecuzione della procedura, il raggiungimento di una soglia minima di punteggio.
Inoltre, il TAR Roma, aderendo all’orientamento consolidato in giurisprudenza, ha statuito che il principio va interpretato in senso sostanzialistico in quanto limitativo della libertà di concorrenza e del favor partecipationis, e di conseguenza non suscettibile di estensione analogica, con la conseguenza che – come nel caso di specie – in presenza di disposizioni equivoche, deve essere sempre preferita l’interpretazione che eviti illegittime restrizioni.
Infine, i giudici romani hanno correttamente statuito che ogniqualvolta il capitolato risulti perplesso e contenga formulazioni equivoche od equivocabili, le integrazioni alle offerte tecniche – rese su richiesta dell’ente appaltante – presentate dalle imprese partecipanti alla gara non integrano gli estremi del soccorso istruttorio disciplinato all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, bensì devono essere valutate alla stregua di chiarimenti necessari, data la carenza e l’inadeguatezza della legge di gara.
Il Collegio, in conclusione, accogliendo pienamente le doglianze ricorsuali formulate e dedotte nell’interesse del R.T.I. ricorrente, ha annullato l’esito della gara – nel caso di specie, dichiarando illegittimo il provvedimento emesso dalla S.A. con il quale era stata esclusa l’ATI ricorrente- e ha disposto una nuova valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla stessa.