Appalto di servizi per più lotti. Ricorso cumulativo. Rinuncia parziale. Inammissibilità.

Lo studio legale Ausiello ha ottenuto una pronuncia favorevole dal TAR Napoli, Sezione III, in favore di una propria assistita aggiudicataria del lotto n. 2 (inerente l’appalto di servizi di gestione, pulizia, e disostruzione delle reti fognarie), atteso che la sentenza in rassegna, nell’accogliere l’eccezione formulata dall’Avv. Antonio Ausiello,  ha dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo presentato dalla ricorrente, nonostante quest’ultima abbia presentato – il giorno prima della Camera di Consiglio -una rinuncia parziale della domanda-  limitando l’interesse ad un solo lotto (quello aggiudicato all’impresa cliente dello studio), per cercare di salvare l’ammissibilità dell’azione.
Infatti, la sentenza, nel recepire l’eccezione ivi  formulata e supportata da pertinente arresto giurisprudenziale, pur dando atto “ dell’esistenza di sentenze di diverso avviso, il Collegio …aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la predetta causa di inammissibilità non può essere rimossa in un momento successivo a quello dell’instaurazione del giudizio”.
Infatti, in termini di condizioni dell’azione, “ va rilevato che l’ammissibilità del ricorso cumulativo, con riguarda al rispetto delle condizioni previste dall’art. 120, comma 11 bis, cod. proc. Umm., che ammette l’impugnazione di più lotti solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto, deve essere verificata avuto riguardo al contenuto del ricorso, essendo irrilevante che nel prosieguo del giudizio vengano meno i motivi di divergenza a causa del comportamento processuale delle  parti…restando così preclusa la possibilità di parziale estinzioni per rinuncia delle domande proposte, segnatamente ove finalizzate a un tardivo e strumentale recupero dell’ammissibilità per la parte residua”.
Si  offre  in allegato il link della sentenza in commento.