Appalto integrato. Rilevanza della qualificazione dei progettisti ai sensi dell’art. 263 d.P.R. 207/2010 (Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 7397, 28.10.2019).

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato, Sez. V, ha respinto l’appello, confermando l’aggiudicazione in favore dell’impresa aggiudicataria difesa dall’Avv. Antonio Ausiello, dipanando la questione in diritto oggetto di lite, statuendo che, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 263 D.P.R. 207/2010, la mera presentazione di un progetto tecnico in una precedente gara pubblica non può considerarsi validamente approvato dalla commissione di gara, atteso che l’unico progetto “approvato” dalla stazione appaltante rilevante, ai fini della qualifica dei progettisti, non può che essere quello dell’impresa dichiarata aggiudicataria (ancorché i lavori non risultino ultimati), e non quelli proposti da meri partecipanti alla gara; di contro, i servizi di progettazione svolti per committenti privati, di cui al periodo finale dell’art. 263, comma 2, DPR 207/2010, richiedono l’ultimazione dei lavori: solo questa circostanza consente infatti di avere adeguate garanzie circa l’affidabilità, adeguatezza e coerenza dei servizi progettuali svolti.
In altri termini, è stato chiarito che l’attività di verifica e validazione dei progetti operata dalle S.A. trova anzitutto aggancio normativo nel combinato disposto ex art. 45, comma 1, e art. 52 D.P.R. 207/2010, secondo cui l’attività di verifica è tesa ad accertare la conformità del progetto allo studio di fattibilità mediante criteri di affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e compatibilità.
Inoltre, sotto il profilo teleologico va invece evidenziato che questa diversità di trattamento rinviene la sua giustificazione nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione, ed in particolare trae fondamento dalla circostanza che la P.A. “offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto”, laddove le medesime garanzie in caso di servizi di progettazione svolti per committenti privati possono essere ricavati solo se le attività progettuali affidate da questi “abbiano ricevuto concreto svolgimento mediante l’esecuzione dei lavori”.
L’assenza di siffatti obblighi di verifica preventiva in capo ai privati viene, infatti, recuperato dall’art. 263, comma 2, ai fini della qualificazione dei progettisti, in base all’unica alternativa possibile, consistente nell’ultimazione dei lavori: solo questa circostanza consente infatti di avere adeguate garanzie circa l’affidabilità, adeguatezza e coerenza dei servizi di progettazione svolti.

Sentenza Consiglio di Stato V Sezione n. 7397_2019 del 28.10.2019