Appalto integrato- Sussistenza del requisito curriculare dei progettisti ex art. 263 D.P.R. 207/2010.

Con la sentenza in rassegna il TAR Cagliari ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente che pretendeva il riconoscimento del requisito ex art. 263 D.P.R. 207/2010 anche in assenza di aggiudicazione, bensì per la mera valutazione di ammissibilità operata dalla commissione di gara.
L’Avv. Antonio Ausiello, nell’interesse della controinteressata, ha rilevato- sulla falsa riga dell’orientamento maggioritario- che nell’ambito degli appalti integrati, il requisito curriculare del progetto presentato dai progettisti ex art. 263 cit., deve essere approvato dalla S.A., e ciò avviene solo a seguito dell’aggiudicazione della gara, a nulla rilevando la precedente fase di ammissione e/o valutazione della commissione di gara.

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