22 Feb Appalto: “Lavori di restauro e risanamento conservativo in previsione della realizzazione del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei)_Genova. Costi della manodopera teorici e reali. Modifica. Ammissibilità.
Con la sentenza n. 130/2021 del 20.2.2021, il T.A.R. Liguria- Genova-Sezione Prima, ha accolto la tesi dell’Avv. Antonio Ausiello, difensore della società controinteressata/aggiudicataria, ritenendo ammissibile la distinzione tra costo manodopera teorico e reale al lordo dei benefici di decontribuzione INPS- INAIL, affermando che: “… la controinteressata ha fornito adeguate spiegazioni circa le condizioni di particolare vantaggio derivanti – per complessivi € 115.603,29 (allegato n. 3 – doc. 12 delle produzioni 11.1.2021 di parte controinteressata) -dall’utilizzo dei benefici cumulativamente previsti dalla legge (articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ) e da fonti autorizzate dalla legge (decreti direttoriali ANPAL n. 52 dell’11.2.2020 e n. 66 del 21.2.2020;comunicazioni INAIL circa il tasso applicabile) ai fini degli sgravi contributivi INPS ed INAIL. Dunque, non vi è stata alcuna modifica o alterazione dell’offerta, avendo l’aggiudicataria indicato come costo della manodopera la cifra corretta (in quanto conforme alle tabelle ministeriali) al lordo dei benefici connessi alla propria specifica organizzazione aziendale, rinviando al momento successivo, nella sede di verifica a ciò deputata, la dimostrazione e la giustificazione circa la decontribuzione di vantaggio (cfr., in fattispecie identica, T.A.R Lombardia- Milano, IV, 28.1.2021, n. 268)“.
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