Appalto pubblico di Progettazione Impianto Nucleare. Risoluzione contrattuale per inadempimento. Illegittimità-. Risarcimento danni e mancato utile pari al 1/10 dell’intero importo e non sui quattro quinti.

L’Avv. Antonio Ausiello vince al Tribunale di Roma, ottenendo l’annullamento, per illegittimità,  della risoluzione contrattuale ex art. 108 Dlgs 50/20126, disposta dall’ente appaltante ai danni della società appaltatrice (assistita dallo Studio legale Ausiello).

Con pregevole percorso argomentativo il Giudice ha accertato l’insussistenza e “difetto di quella grave negligenza richiesta dall’art. 108 del codice dei contratti, per legittimare la risoluzione in danno. Manca, in buona sostanza, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. in combinato disposto con l’art. 1668 comma II c.c.

La conseguenza è quindi la declaratoria,  di illegittimità,  della risoluzione.

Alla declaratoria segue l’accertamento dell’entità dei danni pretesi”.

In particolare, è sato riconosciuto il risarcimento del danno per le somme versate alla compagnia assicurativa quale escussione della cauzione  per l’importo di € 72.025,00, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.

Inoltre, è stato riconosciuto all’impresa appaltatrice il danno da mancato guadagno pari al 10% delle opere non eseguite, calcolato sull’intero importo contrattuale e non sui quattro quinti dello stesso, per la somma di € 41.750,49, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalla stipula del contratto sino all’effettivo soddisfo.

Questa sentenza grida vendetta contro l’arbitrio  perpetrato dall’ente appaltante nei confronti della società appaltatrice che ha dovuto subire il grave pregiudizio della risoluzione in danno, l’escussione della polizza nonché l’obbligo dichiarativo nelle successive gare per quasi tre anni di tale presunto illecito professionale ex art. 80 Dlgs 50/2016, con numerose richieste di soccorso istruttorio, sul punto,  da parte di enti pubblici terzi.

Da segnalare che detta sentenza si pone a valle di un ricorso ex art. 700 cpc rigettato per insussistenza dei presupposti del pregiudizio imminente e irreparabile.

Come diceva Calamandrei: “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli. Essa, come tutte le divinità, si manifesta soltando a chi ci crede”.

Sentenza n. 18558 del 18.12.2023- Tribunale di Roma