Certificato camerale ed oggetto del contratto. Annullamento revoca dell’aggiudicazione.

Il T.A.R. Lazio- Roma, Sezione II Ter, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello annullando la revoca di aggiudicazione per presunta falsa dichiarazione in relazione ad una dichiarazione sostitutiva ritenuta reticente in quanto vi era incongruenza tra quanto dichiarato nell’oggetto sociale e quanto richiesto dalla lex specialis di gara.

Come ha lucidamente statuito il TAR l’errore era evidentemente scaturito da una mera asincronia ovvero dalla circostanza che non era stato adeguato l’oggetto della società nell’iscrizione camerale.

Infine il T.A.R. ha accolto la tesi di parte ricorrente secondo cui la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento; viceversa, la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Clicca sul presente link per leggere il testo della Sentenza TAR Roma Sez. II Ter