Comune di Afragola:”Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’intervento 7B_ID167 – LA PIAZZA DEL MERCATO ED IL GIARDINO DEGLI AGRUMI: “IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI ACCOGLIENZA DI VIA DON MINZONI” dell’obiettivo operativo 6.1-ASSE VI- del P.O. FESR 2997/2913 – Sviluppo urbano e qualità della vita. CPV: 45215220-5 ; CUP: B49D12000040001 ; CIG: 635201154C”. Revoca aggiudicazione.

Il Comune di Afragola, nella persona del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, con determina n. 540 del 26.7.2016, ha provveduto in autotutela alla revoca dell’aggiudicazione-disposta in favore della soc. Mar.Sal Restauri S.r.l. -della gara di cui all’oggetto,  riscontrando positivamente l’informativa prericorso  ex art. 243 bis D.Lgs. 163/2006, a firma dell’Avv. Antonio Ausiello, proposta  nell’interesse della società Operazione S.r.l.

Invero, con la suddetta informativa prericorso,  lo scrivente difensore ha censurato la disposta aggiudicazione provvisoria in favore della Mar.Sal.Restauri S.r.l., per violazione degli artt. 86,87,88 D.Lgs. 163/2006 in combinato con l’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006, poichè la commissione di gara ha disposto illegittimamente  l’esclusione automatica dell’impresa Operazione S.r.l., per aver praticato il maggior ribasso a seguito del procedimento di individuazione della soglia di anomalia, anzichè procedere (come previsto dall’art. 22 del bando) alla valutazione dell’offerta, secondo il disposto dell’art. 88 cit., ossia alla verifica della congruità delle offerte – anche di quelle che hanno praticato un ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata- a partire dalla prima migliore offerta (che era quella presentata da Operazione S.r.l.).

In altri termini, la  commissione giudicatrice ha malamente applicato l’art. 122, comma 9, cit. (così come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.Lgs. 152/2008 e poi dall’art. 4-quater, comma 1, lettera e) della legge 102/2009),  il quale prevede l’esclusione automatica per le gare inferiore o pari ad un milione di euro, a condizione che le offerte presentate siano inferiori a dieci e il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Di contro, la presente fattispecie, è inerente  i) una  procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; ii) l’importo a base di gara è superiore ad un milione di euro; iii) le partecipanti erano superiori a dieci; iv) il bando di gara non prevedeva l’esclusione automatica ex art. 122, comma 9, cit.

Sta di fatto che, seppur dopo diversi mesi, la S.A. si è determinata conformemente all’informativa prericorso, ossia revocando in autotutela l’aggiudicazione provvisoria e riconvocando il seggio di gara per l’individuazione del legittimo aggiudicatario, connvalidando e recependo le specifiche censure mosse dall’Avv. Antonio Ausiello.