Corte di Cassazione Civile: Contrasto tra norme urbanistiche del Comune e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni ex art. 9 D.M. 1444/1968. Responsabilità del progettista ex art. 2236 c.c. Sussistenza.

L’Avv. Antonio Ausiello vince in Corte di Cassazione, Sez. III, che, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso proposto, affermando la responsabilità del progettista ex art. 2236 c.c., in materia di costruzioni realizzate in difformità alle norme in materia di distanze da costruzioni, malgrado il Professionista progettista avesse presentato un progetto edilizio conforme alle Norme tecniche del PRG comunale, ma in contrasto con la normativa nazionale in tema di distanze legali tra costruzioni.

Occorre premettere che la Corte di Appello di Napoli, aveva confermato la decisione di primo grado, affermando l’insussistenza di una responsabilità in capo all’Arch./Progettista, in quanto l’arretramento del fabbricato non era dipeso da un suo errore progettuale, ma dal contrasto tra le norme urbanistiche del Comune e le norme dettate in materia di distanze nelle costruzioni dal codice civile e dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Tale contrasto escludeva la responsabilità dell’architetto ai sensi dell’art. 2236 c.c., trattandosi di “soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o di colpa grave, certamente quivi non ricorrenti”.

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo, ha sancito il seguente principio “In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente.
Si tratta di un’obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto “alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che ” la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori”.

Pertanto, come dedotto nel primo motivo di ricorso, “la Corte di appello ha errato nell’applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., in quanto ha affermato che il contrasto tra le norme locali e la norma nazionale non rientrava nel sapere specialistico dell’architetto, sebbene fosse stata accertata giudizialmente l’erroneità del progetto per difformità alle norme civilistiche in materia di distanze e all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, gerarchicamente sovraordinate alla normativa urbanistica“.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Per trovare giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta solo a chi ci crede (cit. Calamandrei).

Di seguito il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione.

Ordinanza Corte di Cassazione