COSTO DELLA MANODOPERA INFERIORE A QUELLO STIMATO DALLA STAZIONE APPALTANTE. PREVENTIVI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. LEGITTIMITÀ.

Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del “servizio di movimentazione, ritiro, trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione palabili, mondiglia – vaglio, sabbia, olii, prodotti dagli impianti depurativi”.

 

L’Avv. Antonio Ausiello vince al TAR dell’Aquila in una vicenda contenziosa in cui la seconda classificata ha censurato l’offerta del RTI aggiudicatario  (difeso  dall’Avv. Antonio Antonio Ausiello), per aver presentato un’offerta contenente costi della manodopera inferiori a quelli stimati dall’ente appaltante, contestando, altresì, con motivi aggiunti l’insostenibilità e incongruità dell’offerta dell’ aggiudicatario, sotto diversi profili, ovvero per la mancata inclusive dei costi di viaggio di ritorno del trasporto dei rifiuti presso gli impianti,  per non aver incluso i costi del personale amministrativo, e per aver prodotto preventivi in sede di giustificativi con data successiva alla scadenza della domanda di partecipazione.

 

La sentenza in rassegna respinge  le censure  ricorsuali, sostenendo  la tesi delle controparti e facendo applicazione dei seguenti principi.

 

 

  1. a) Il giudice amministrativo, quindi, non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell’offerta “sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo, né illogico – formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, il Giudice invaderebbe una sfera propria della P.A.” (C.d.S., IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2014, n. 162).
    Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie è del tutto evidente che le censure della ricorrente si sostanziano in una illegittima caccia all’errore finalizzata a ricercare, in modo parcellizzato e frazionato, singole inesattezze nell’offerta economica.
  2. b) E’, inoltre, ammessa la presentazione di un’offerta contenente un costo per la manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, fatta salva la sola ipotesi – non ravvisabile nella fattispecie – in cui il disciplinare di gara abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera. La valutazione di congruità dell’offerta ha natura sintetica e globale e non può concentrarsi su singole voci di costo, mirando piuttosto a vagliare se l’offerta nel suo complesso sia affidabile.
  3. c) La doglianza secondo cui nell’offerta del RTI …. non sarebbero stati considerati i costi derivanti dal viaggio di ritorno muove da presupposti erronei frutto di una ricostruzione parziale dei giustificativi. Invero, dai giustificativi presentati non può sostenersi che il RTI … non abbia considerato i costi scaturenti dal viaggio di ritorno, ma semplicemente che tali costi non sono stati indicati nella manodopera pura, essendo riconducibili all’offerta complessivamente intesa (e in particolare assorbiti nelle c.d. spese generali).
  4. d) Del pari infondata si rivela l’asserita necessità di includere nel costo della manodopera anche le spese per il personale amministrativo essendo i suddetti costi inclusi nelle spese generali conformemente al consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto “riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio” (Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786).
  5. e) A prescindere dall’omessa contestazione specifica dell’affidabilità̀ dei prezzi praticati nei preventivi, deve rilevarsi che la data in cui viene materialmente acquisito il preventivo non significa che fino ad allora l’operatore non conoscesse i costi praticati dal fornitore per quelle prestazioni. Tale circostanza è comprovata dal fatto che, ancorché non acquisito materialmente, il preventivo è in linea con l’offerta presentata dal RTI … segno inequivocabile che le predette imprese avevano già contezza degli effettivi costi praticati dai rispettivi fornitori e titolari di impianti.

 

TAR L’Aquila – sentenza n. 496 del 8.11.2023