Cronoprogramma dei lavori. Discordanza tra offerta tempo e computo dei giorni di lavorazione nel cronoprogramma. Irrilevanza. Irregolarità sanabile mediante richiesta di chiarimenti. Sussistenza.

Il TAR Napoli, Sez. I, con la sentenza in commento, nel confermare la legittimità dell’aggiudicazione in favore della controinteressata (difesa dall’Avv. Antonio Ausiello), ha ritenuto non condivisibili i motivi ricorsuali dell’inaffidabilità dell’offerta tempo, rilevando eventuali lacune del cronoprogramma che non si traducono nell’inammissibilità dell’offerta, laddove nell’offerta temporale viene indicato il ribasso sul tempo di esecuzione.
È noto infatti che ciò che fa fede ai fini della vincolatività dell’offerta, inclusa quella tempo, è il ribasso indicato in cifre nell’offerta, dovendo riconoscersi, come rilevato dalla giurisprudenza, che tale regola sia espressione di un principio di carattere generale (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, n.10/2015), sicché eventuali difformità ovvero incongruenze tra il cronoprogramma e l’offerta tempo possono, se necessario, trovare risposta nelle forme della regolarizzazione mediante richieste di chiarimenti”.

Risulta degno di nota anche il passaggio motivazionale che, a fronte della mancata menzione nell’offerta di due aree di intervento, chiarisce che il disciplinare prevede unicamente che il cronoprogramma indichi non le “ zone” di lavorazione, ma cosa ben diversa, i tempi di esecuzione di ogni singola “ fase” lavorativa.

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