DECRETO CAUTELARE RESO DAL CONSIGLIO DI STATO V^ SEZ. SICE APPALTI SRL C/ COMUNE DI MILANO.

Bisogna riportare uno stralcio dell’ordinanza: Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che il bando dispone che, “pena l’esclusione tutte le fideiussioni devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato”;

considerato che l’originaria fideiussione, esaminata nella seduta del 12 aprile 2010, mancava, oltre che della firma dell’assicurato anche dell’attestazione notarile;

considerato che tali elementi sono presenti nella successiva produzione, ma l’attestazione notarile manca di data e la marca da bollo posta sul documento porta la data di rilascio del 15/4/10;

Considerato, quindi, che allo stato degli atti, deve ritenersi che i requisiti previsti dal bando a pena di esclusione risultano illegittimamente integrati dopo la scadenza dei termini;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell’8 ottobre……”.

Il Consigliere Delegato Adolfo Metro