Dichiarazione di gravi inadempimenti professionali ed efficacia triennale del divieto di partecipazione alle gare pubbliche ex art. 80, comma 10 bis, Dlgs 50/2016. Illecito anticoncorrenziale e misure di self cleaning ai sensi dell’art. 80, comma 7, Dlgs 50/2016.

Si segnala una interessante e recentissima sentenza della V sezione del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Avv. Antonio Ausiello, si è pronunciata in merito all’efficacia triennale del grave illecito professionale (nella specie si trattava di illecito anticoncorrenziale) ritenendo applicabile l’art. 80, comma 10 bis, per tutte le fattispecie ivi previste dal comma 5 dell’art. 80 cit.

La massima in rassegna, nel riformare integralmente la sentenza impugnata del TAR Genova, con nettezza argomentativa ha affermato che: “Così come previsto dall’art. 80, comma 10 – bisd.lgs. n. 50 del 2016, qualsiasi altra situazione/provvedimento o vicenda – in definitiva qualsiasi “fatto” – che possa dar luogo ad un provvedimento di esclusione ai sensi del comma 5 dell’art. 80 cit., conserva tale valenza per una durata non superiore al triennio. In particolare, un provvedimento di risoluzione per inadempimento di precedente contratto d’appalto può fondare una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il triennio. L’art. 80, comma 10 – bisd.lgs. n. 50 del 2016, inserito dal d.l. 18 aprile 2019 n. 32 conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. sblocca cantieri) –è stato introdotto per dar risposta all’esigenza di delimitare il periodo nel quale una pregressa vicenda professionale negativa possa comportare l’esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara, nella consapevolezza che col passar del tempo le pregresse vicende professionali perdono il loro disvalore ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità del concorrente e possano ritenersi superate dalla regolare continuazione dell’attività di impresa.

Inoltre, in accoglimento del terzo motivo di appello, la sentenza in rassegna ha chiarito  l’inidoneità delle misure di self cleaning apoditticamente dichiarate, vieppiù la ratio interpretativa dell’art. 80, comma 7, Dlgs 50/2016, con pregevole spunto interpretativo: L’art. 80, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 dà rilievo alle misure di self – cleaningadottate dall’operatore economico allorché ricorrano alternativamente le due condizioni iVi previste e cioè l’adozione di misure organizzative rivolte a prevenire ulteriori reati o illeciti, ma anche l’intervenuto risarcimento del danno prodotto o l’impegno a tal fine assunto; in base a tale norma, infatti, è consentito all’operatore economico di provare alternativamente “di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito” e “di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. La struttura lessicale della disposizione porta a ritenere che la congiunzione “e” sia riferita alla possibilità di provare l’una e l’altra condotta.

Sentenza Consiglio di Stato V Sezione n. 6635_2020