Illecito anticoncorrenziale: Sanzione Antitrust. Causa di esclusione. Decorrenza triennale dell’accertamento definitivo di cui al D.Lgs. 56/2017.

Lo studio legale dell’Avv. Antonio Ausiello ha ottenuto un grande successo innanzi al C.G.A., ribaltando la sentenza di primo grado, e conseguendo l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. 50/2016 per omessa dichiarazione di una sanzione antitrust comminata a carico dell’aggiudicataria, rilevato anche ai sensi del comma 10 dell’art. 80 cit., poiché detta sanzione anticoncorrenziale era stata accertata definitivamente nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara.
Il CGA, con la sentenza in rassegna, accogliendo i motivi di appello proposti dall’Avv. Antonio Ausiello (difensore della seconda classificata), ha ritenuto rilevante ed escludente l’illecito anticoncorrenziale, richiamando a supporto la recente sentenza della C.G.U.E., sia l’art. 57 par. 7 della Direttiva 2014/24UE, sia, infine, le linee guida ANAC n. 6/2016.

Sentenza CGA Palermo_Nave ORIONE 201901038_11_9-dic- 2019