Illegittimità del provvedimento di annullamento domanda di condono edilizio l. 326/2003. Ambito applicativo dell’art. 43 l. 47/85 e art. 32 l. 326/2003.

Con la sentenza in rassegna la II Sezione del T.A.R. Campania – Napoli, ha accolto il ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto dallo Studio Legale Ausiello, in materia di condono edilizio, annullando la determina dirigenziale con la quale il Comune di Afragola aveva annullato in autotutela il provvedimento che disponeva il condono edilizio in favore dei clienti dello studio, ritenendo fondate, in via assorbente, le censure ricorsuali.
Il T.A.R. partenopeo, infatti, con pregevole percorso argomentativo, rinviando alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 3357/25 del 30.7.1985 ha evidenziato il significato normativo dell’art.43 della L. 47/1985, quest’ultima norma non parla di opere ultimate, bensì di “strutture realizzate”, che può dirsi “integrata anche se difettano le tamponature esterne, nei termini in cui questo risultato consenta comunque di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione”.
Inoltre, il Collegio ha lucidamente osservato che l’art 43 della L. 47/1985 è espressamente richiamato dall’art. 32 del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, con la conseguenza che possono ottenere il condono 2003 tutte le opere, non ultimate nei modi e tempi prescritti dalla sanatoria, per effetto di provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali.
In conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale, il TAR ha, altresì, annullato per illegittimità derivata, anche la successiva ordinanza di demolizione nonché la conseguenziale ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune (gravati con motivi aggiunti).

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