Informativa antimafia: Istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del D.Lgs. 159/2011.

Il TAR Milano ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia, dichiarando illegittimo il silenzio rifiuto serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza di aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia, ordinandole di provvedere all’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della suddetta sentenza.

La sentenza, inoltre, statuisce: “Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno o suo delegato, il quale provvederà sull’istanza nel successivo termine di 30 giorni“.

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