
24 Giu Diritto Militare: Principio della immediata contestazione disciplinare in relazione alla pregiudiziale penale ex artt. 1393 e 1398 Codice militare.
Si segnala una interessante sentenza del TAR Bolzano, Sez. autonoma, in materia di diritto militare inerente la legittimità della sanzione disciplinare di “consegna di rigore”, comminata a carico del ricorrente appartenente alla Guardia di Finanza (difeso dall’avv. Antonio Ausiello), annullata per violazione del principio di tempestività e immediatezza della sanzione disciplinare di cui all’art. 1398 C.O.M., ritenendo così fondata e assorbente la prima censura ricorsuale.
La sentenza in rassegna, convalidando in pieno quanto dedotto dall’Avv. Antonio Ausiello, ha ritenuto che il legislatore nel disciplinare i “delicati rapporti fra procedimento disciplinare e il procedimento penale” ha dato prevalenza alla finalità di imprimere un’accelerazione alla definizione dei procedimenti disciplinari, limitando l’applicabilità del principio della cd “pregiudiziale penale” di cui all’art. 1393 C.O.M.
Il TAR Bolzano, quindi, con la sentenza qui in commento ha sancito, con nettezza argomentativa, il seguente principio: “Dal combinato disposto degli artt. 1398 e 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare si ricava dunque che, per quanto qui di interesse, il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione e che, qualora il procedimento disciplinare abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, esso, salvo i casi espressamente previsti dalla norma stessa, deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”.
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