Iscrizione al MEPA. Esclusione. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83 co. 8 Cod. App. Sussistenza.

Si segnala l’ordinanza del T.A.R. Veneto-Venezia, Sezione II^, che ha accolto l’istanza cautelare avverso il provvedimento di esclusione impugnato con ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello.

In particolare, il provvedimento di esclusione era incentrato sulla mancata iscrizione della mandante sulla piattaforma ME.PA., così come previsto- a pena di esclusione- dall’art. 15 del disciplinare di gara che richiamava l’art. 1 del Bando Consip S.p.A.
Tuttavia, l’ordinanza in rassegna, seppur in via cautelare, ha ritenuto che la censura sviluppata come secondo motivo inerente il principio di tassatività delle cause di esclusione “appare sostenuta dal necessario fumus bonis iuris”.
Inoltre, come dedotto in sede ricorsuale il TAR Venezia ha rilevato una contraddittorietà tra l’art. 15 del disciplinare e l’art. 51, co. 4, e art. 2 del Capitolato d’oneri Consip S.p.A. “che non indicano che tale formalità debba essere rispettata a pena di esclusione dalla procedura di selezione”.
Infine degno di nota è anche il passaggio sulla infondatezza dell’incompetenza territoriale, eccepita dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, pochè l’ordinanza ha rilevato che l’impugnazione del regolamento e Capitolato d’oneri di Consip S.p.A. “è stata proposta dalla ricorrente “ove occorrer possa, se ed in quanto lesivi dell’interesse del R.T.I. ricorrente” e per il solo caso in cui le disposizioni citate vengano interpretate come impositive di una specifica causa di esclusione dalla gara”.
Si resta fiduciosi nell’accoglimento del ricorso nella fase di merito, tenuto conto dei rilievi tranchant sul fumus rilevati in sede cautelare.