29 Gen NOZIONE DI FALSA RAPPRESENTAZIONE DI FATTO. SANATORIA E PIANO CASA. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. ILLEGITTIMITÀ.
In primis si ringrazia l’autorevole rivista giuridica LexItalia.it per la pubblicazione della sentenza in commento.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 660/2026, in accoglimento dell’appello proposto dall’avv. Antonio Ausiello, ha riformato la sentenza di primo grado, enunciando un importante principio in materia di annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 5 della L.R. Campania n. 19/2009 (c.d. “Piano Casa”), unitamente ad una sanatoria edilizia ex art. 36 DPR 380/2001.
Il cas
o trae origine dall’annullamento d’ufficio, disposto dal Comune nel 2023, di un permesso di costruire e delle sue successive varianti, rilasciati a partire dal 2017. Tali titoli abilitavano un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile con ampliamento volumetrico, in applicazione della normativa regionale sul “Piano Casa”.
L’annullamento è stato disposto, ben oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-novies, comma 1, della Legge n. 241/1990 L’Amministrazione e, in prima istanza, il T.A.R. Campania, hanno giustificato il superamento di tale termine invocando l’eccezione prevista dal comma 2-bis del medesimo articolo. Tale eccezione consente l’annullamento tardivo qualora il provvedimento sia stato conseguito sulla base di “false rappresentazioni dei fatti”.
Nello specifico, la presunta falsità sarebbe consistita nell’aver l’originaria proprietaria presentato contestualmente l’istanza per l’applicazione del “Piano Casa” e l’istanza di accertamento di conformità (sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001) per regolarizzare un preesistente ampliamento abusivo. Secondo il Comune, tale circostanza avrebbe precluso l’accesso ai benefici del “Piano Casa”, che richiedono la piena legittimità dell’edificio al momento della domanda.
La massima può essere così sintetizzata:
La nozione di “falsa rappresentazione dei fatti”, di cui all’art. 21-novies, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, che consente all’Amministrazione di annullare un titolo edilizio oltre il termine di dodici mesi, non può essere estesa fino a ricomprendere mere valutazioni o prospettazioni del richiedente circa l’interpretazione di norme giuridiche o la sussistenza dei presupposti di legge, né tantomeno errori applicativi o interpretativi che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilevare in sede di istruttoria. La “falsa rappresentazione” si configura esclusivamente come l’esposizione di uno stato di fatto (relativo ai luoghi o a dati oggettivi) non corrispondente al reale, e non come un’istanza che, ad un successivo esame, si riveli infondata per ragioni giuridiche.
Il Collegio ha osservato che:
– La domanda di sanatoria e quella per il “Piano Casa” erano contenute nella medesima istanza, rendendo l’Amministrazione pienamente consapevole della situazione e escludendo qualsiasi “artata rappresentazione” o “omissione” da parte del privato.
– Le contestazioni del Comune non riguardavano una falsa descrizione dello stato dei luoghi, ma piuttosto la correttezza giuridica delle istanze: la non sanabilità dell’abuso e l’erroneità del calcolo volumetrico. Si tratta, quindi, di “errori interpretativi o applicativi” che l’ufficio tecnico avrebbe dovuto tempestivamente rilevare durante l’istruttoria originaria
– Accogliere un’interpretazione così ampia della “falsa rappresentazione” da includervi qualsiasi istanza infondata vanificherebbe la ratio del termine perentorio per l’esercizio dell’autotutela, consentendo all’Amministrazione di agire sine die ogni qualvolta, a seguito di un riesame, ritenga di aver erroneamente concesso un titolo, in palese violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento del privato Di conseguenza, non sussistendo una “falsa rappresentazione dei fatti” nei termini richiesti dalla norma, il potere di annullamento d’ufficio doveva essere esercitato entro il termine di dodici mesi, all’epoca vigente. Essendo tale termine ampiamente decorso, il provvedimento di annullamento è stato ritenuto illegittimo
Si allega copia della sentenza in commento.
sent. 660-2026_Redattog