01 Ott Ordinanza cautelare di accoglimento resa dal Tar Milano.
Con l’ordinanza cautelare in rassegna il Tar Milano, I^ Sezione, ha accolto l’eccezione di questa difesa volta all’esclusione dalla gara d’appalto dell’aggiudicataria per non aver reso le dichiarazioni- di cui all’art. 38, D.Lgs 163/2006- relative all’Amministratore e al Direttore Tecnico dell’impresa cedente, di cui l’aggiudicataria era la cessionaria, per effetto di un trasferimento di azienda effettuato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando.
L’ordinanza in questione ha precisato che l’omessa dichiarazione dell’aggiudicataria cessionaria doveva essere resa, a nulla rilevando la mancata previsione nella lex specialis di gara, accogliendo in pieno la tesi di questa difesa.
Per completezza si rileva che la suddetta ordinanza è sicuramente innovativa e costituisce- senza dubbio- un valido precedente, rispetto alla contraria giurisprudenza in subiecta materia.