ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE EDILIZIE IN PENDENZA DELLA DOMANDA DI CONDONO. ILLEGITTIMITA’- IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CONDONO PER AMPLIAMENTI E MODIFICHE. IRRILEVANZA.

La peculiarità del presente contenzioso è costituita dall’adozione di un’ ordinanza di demolizione nella quale venivano dichiarate improcedibili le domande di condono, senza mai esitarle con provvedimento espresso, per asserita modifica e ampliamento delle opere edilizie oggetto dell’istanza di condono.

Il TAR Napoli, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello, avverso l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino di alcune opere edilizie realizzate su una area commerciale adibita a parcheggiò automezzi, stante la pendenza di due domande di condono edilizio ex l. n. 47/85, non ancora definite.

In particolare, in accoglimento del ricorso, la sentenza in commento ha statuito che: “Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione..
Deve pertanto ritenersi illegittimo l’ordine di demolizione di opere abusive emesso in pendenza del procedimento di condono edilizio, alla luce dell’art. 38 dellal. n. 47/1985, che prevede che la presentazione della domanda di condono sospenda il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative, e dell’art. 44, ultimo comma, della stessa legge che prevede che, in pendenza del termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in materia edilizia siano sospesi. Dunque, in pendenza della definizione delle domande di condono, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.” (ex multis Consiglio di Stato sez. II, 05/06/2019, Consiglio di Stato, sez. VI , 09/06/2022 , n. 4720 , T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 13/08/2021, n.5498).”.

Il TAR Napoli ha respinto, altresì, la tesi dell’ente comunale della improcedibilità delle domande di condono poichè, in tesi, i manufatti sono stati ampliati o comunque modificati e, quindi, non più individuabili, per cui le istanze non sono più procedibili, rilevando, in contrario, la sentenza che “Occorreva infatti comunque un provvedimento espresso che definisse dette istanze di condono”.

Il ricorso è stato accolto con assorbimento delle ulteriori censure ricorsuali.

Le amministrazioni si ostinano a non voler osservare il principio positivizzato in norme ordinamentali ( art. 38 e 44 L. n. 47/85), inerpicandosi in provvedimenti sanzionatori in violazione del principio di legalità.

Di seguito il link per la lettura del testo della Sentenza TAR Napoli.

Sentenza TAR Napoli 14-03-2023_Edilizia