Parco Archeologico di Pompei- Appalto- “RICONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E RESTAURO DELL’INSULA DEI CASTI AMANTI”. Giustificativi dei costi della manodopera- migliorie progettuali proposte- Esiguo utile dichiarato (2%)- Esiguo importo spese generali (4,4%)- Legittimità dell’aggiudicazione.

Con soddisfazione segnalo la sentenza del TAR Napoli, Sezione I^, che in accoglimento delle tesi della controinteressata aggiudicataria (difesa dall’Avv. Antonio Ausiello), ha respinto il ricorso della seconda classificata affermando e ribadendo principi rilevanti in subiecta materia.

Il TAR ha ritenuto giustificato il costo della manodopera non inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle ministeriali.

Con riferimento alle migliorie progettuali proposte la sentenza ha statuito che: “non hanno necessariamente un costo superiore per l’impresa che le propone, potendo addirittura le migliorie tradursi in un risparmio per l’impresa stessa, come, peraltro, ha evidenziato la stessa controinteressata. L’aggiudicataria, peraltro, ha indicato espressamente le migliorie che implicano un costo da conteggiare e quelle che non implicano un autonomo costo perché sono riassorbite nell’organizzazione complessiva”.

Infine in merito all’esiguo utile d’impresa dichiarato ed alle spese generali la sentenza ha affermato che:  “È noto, tuttavia, l’orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamato anche dalla controinteressata, secondo cui anche un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l’anomalia dell’offerta, atteso che “non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo”.

Ed ancora: “Questo T.a.r. ha, peraltro, già evidenziato che addirittura la mancata indicazione delle spese generali non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad inficiare la valutazione della Commissione di gara di complessiva attendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. III, 10/08/2020, n. 3553)”.

Sentenza TAR Napoli Sezione I n.2746_2021 del 27-04-2021