20 Ott PERMESSO DI COSTRUIRE. VIOLAZIONE DEL VINCOLO DI ELETTRODOTTO (I.E. “FASCIA DI RISPETTO DELL’ELETTRODOTTO”) EX ART. 4 L. N. 36/2001. ANNULLAMENTO. ILLEGITTIMITA’. SUSSISTENZA.
Con enorme soddisfazione segnalo la peculiare sentenza del Consiglio di Stato n. 7019 del 19.10.2021, che, con pregevole motivazione- nel confermare la sentenza di primo grado del TAR Napoli, che, a sua volta, ha accolto il ricorso in prime cure proposto dall’Avv. Antonio Ausiello-, ha ribadito l’annullamento del PDC impugnato avente ad oggetto la realizzazione di n. 18 alloggi residenziali, poiché rilasciato in violazione della normativa in materia di elettrodotti e, segnatamene, dell’art. 4, comma 1, lett. h) della L. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), DPCM. 8 luglio 2003 e DM 20 maggio 2008.
La sentenza in rassegna – che costituisce sicuramente un unicum nel panorama giurisprudenziale- con dovizia argomentativa, offre interessanti spunti e condivisibili principi sia in tema di decorrenza del termine di impugnazione del PdC , sia nel peculiare ambito del vincolo e della fascia di rispetto dell’elettrodotto.
Nel merito, previo rigetto dell’appello ivi proposto, risultano tranchant i seguenti e lungimiranti passaggi motivazionali: “ 9.2. Chi intende costruire un nuovo manufatto in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione1) ha la necessità di individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica.
La normativa vigente (legge n. 36 del 2001, DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008) prevede che tale vincolo si esplicita con due livelli di approfondimento: la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ed il calcolo esatto della fascia di rispetto.
La stessa normativa distingue poi tra luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere, oppure inferiore alle 4 ore giornaliere. Nel primo caso (abitazioni, scuole, uffici, ecc.) – ed è il caso di specie – è necessario che tali nuovi edifici siano al di fuori della fascia di rispetto dell’elettrodotto; nel secondo caso (rimesse, depositi, magazzini, locali tecnici, ecc.) tali edifici possono essere realizzati anche all’interno della fascia di rispetto e non occorre, quindi, passare alle fasi successive.
In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. h), della legge n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), stabilisce che lo Stato provvede alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, e precisa, altresì, che “all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”.
La normativa primaria vigente introduce, dunque, nell’ordinamento, un vincolo di inedificabilità assoluta, inderogabile….
Nel caso in cui, infine, l’edificio ricada solo in parte dentro la fascia di rispetto dell’elettrodotto, cioè interferisce per una porzione trascurabile con il corridoio individuato dalla DPA o con le aree individuate dalle APA, il Comune dovrà necessariamente richiedere al gestore/proprietario dell’elettrodotto il calcolo esatto della fascia di rispetto (2° livello di approfondimento) sul sito specifico di interesse.
Pertanto, il Comune che ha in gestione la pratica edilizia relativa a un edificio da realizzare a una distanza dall’elettrodotto inferiore a quella prevista dal corridoio individuato dalla DPA o dalle aree individuate dalle APA per i casi complessi, deve richiedere al Gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto sul sito specifico di interesse.
Una volta ricevuto tale calcolo, il Comune dovrà verificare che l’edificio in progetto non ricada all’interno del tracciato della linea. Se non vi ricade, il progetto potrà essere autorizzato.
In estrema sintesi: se l’edificio in progetto ha una destinazione a permanenza prolungata superiore alle 4 ore giornaliere (come nel caso di specie) occorre procedere alla identificazione della linea ad alta tensione; successivamente, se il caso è semplice (una sola linea in un tratto rettilineo), il proponente deve acquisire la D.P.A. dal Gestore, se è complesso dovrà acquisire anche l’A.P.A.; dopo di che, se la distanza dell’edificio in progetto dall’asse della linea è maggiore della D.P.A. il Comune può autorizzare la costruzione, altrimenti è necessario un approfondimento con il Gestore per il calcolo esatto della fascia di rispetto, nel qual caso se l’edificio non intersecherà la linea fornita dal Gestore allora la costruzione potrà essere autorizzata, altrimenti non potrà autorizzarla.
Di qui la conferma dell’illegittimità e, dunque, dell’annullamento del PdC impugnato, in quanto “ Chiarito quanto sopra, poiché l’edificio di che trattasi sorge a insufficiente distanza dai conduttori elettrici….
- Sennonché l’Ente locale non ha svolto – prima del rilascio del titolo – alcun tipo di approfondimento in tal senso al fine di verificare se il fondo possedesse caratteristiche tecniche e giuridiche tali da consentirne l’utilizzazione a fini di edificazione residenziale (id est, permanenza prolungata oltre le quattro ore giornaliere), né ha interessato TERNA S.p.A. al fine di verificare se l’edificio in progetto fosse compatibile con le esigenze del sistema elettrico e dell’elettrodotto; e neppure ha consentito di verificare l’entità dei campi elettrici e magnetici presenti nell’area, l’estensione della fascia di rispetto dalla linea elettrica e il rispetto delle distanze – tra l’edificio ed i conduttori in tensione – previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 21.3.1988 n. 449.
L’omissione si è tradotta in un deficit istruttorio nonché nella violazione della procedura scandita dalla normativa vigente”.
Ad avviso del sottoscritto, nel panorama giurisprudenziale, non si rinvengono precedenti arresti del Supremo Consesso in subiecta materia (né la sentenza in commento richiama precedenti in materia).
Clicca sul presente link per il testo della Sentenza del Consiglio di Stato_IV Sezione_19-10-2021.