Procedimento amministrativo in materia di smaltimento rifiuti. Il Tribunale di Napoli ha annullato la determina dirigenziale di ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia di Napoli ai sensi dell’art. 52 c. 3 D.Lgs 22/97.

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Antonio Ausiello contro la Provincia di Napoli, avverso il verbale di accertamento e contestazione per violazione degli artt. 12 e 52 comma 2° D.Lgs. n. 22/97, in materia di trasporto di rifiuti non pericolosi.

Nella suddetta sentenza il G.I. ha ritenuto  fondata l’opposizione, accogliendo in toto il primo motivo di ricorso ovvero per la “violazione dell’art. 14, comma 2, L. 1981 n. 689”, in quanto il verbale di accertamento e contestazione è  stato erroneamente notificato al Responsabile Gestione Rifiuti e, cioè, al soggetto privo del potere di rappresentanza, e, quindi, la notifica è da ritenersi tam quam non esset, poichè in violazione dell’art. 145 c.p.c.

Difatti il G.I. nella suddetta sentenza in accoglimento della censura ivi proposta ha statuito quanto segue: ….tale notifica è senz’altro nulla, dovendosi sul punto accogliere le contestazioni mosse dalla società opponente. Infatti, tale notifica è stata eseguita in un luogo diverso dalla sede legale della società, mediante consegna del plico ad un soggetto non  avente la qualità di legale rapp. te della stessa”.

Sentenza Castaldo SpA c- Provincia di Napoli-Tribunale di Napoli