Procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzato al sequestro per inefficacia esecutiva titoli di credito (Assegni bancari)

Con la suddetta ordinanza il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Afragola, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. finalizzato al sequestro per l’inefficacia degli assegni bancari rilevando- come dedotto e argomentato dall’Avv. Antonio Ausiello- l’inopponibilità della scrittura privata nonchè l’inopponibilità delle eccezioni ai sensi dell’art. 1372, comma 2, c.c., fondate sul predetto contratto in forza di quanto previsto dall’art. 25 del R.D. n. 1736 del 1933 e dall’art. 1993 c.c., tenuto conto del principio di circolazione e astrattezza dei titoli di credito.

Con l’ordinanza in rassegna il G.I. ha accolto anche l’eccezione formulata dall’Avv. Antonio Ausiello secondo cui l’assegno privo di data ovvero postdatato non è causa di nullità degli stessi valendo quale promessa di pagamento.

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Ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 cpc Tribunale di Afragola