Requisito dell’esperienza pregressa e oggetto del contratto di avvalimento. Nullità per indeterminatezza per il mancato impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente il servizio ex art. 89 co.1 D.Lgs. 50/2016. Affidamento per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani e di mantenimento del decoro e della fruibilità delle strade.

Si segnala un’interessante sentenza del TAR Napoli- Sez, III^- Presidente Rel. Anna Pappalardo-, ottenuta dallo studio legale Avv. Antonio Ausiello, in relazione alla nullità del contratto di avvalimento qualora la lex specialis di gara ha richiesto agli operatori economici il possesso di uno specifico requisito esperenziale, oltre a quello economico finanziario e tecnico professionale. Il Tar Napoli ha annullato, in accoglimento anche del ricorso principale proposto dalla ricorrente seconda classificata (difesa dall’Avv. Antonio Ausiello),  l’aggiudicazione per nullità del contratto di avvalimento per violazione dell’art. 89, co.1, D.Lgs. 50/2016 poiché, a fronte della carenza assoluta del requisito esperienziale pregressa richiesta dalla lex specialis di gara, l’impresa ausiliaria -cui si è avvalsa l’aggiudicataria-  non si è impegnata ad eseguire direttamente i lavori o servizi, limitandosi ad un mero prestito del requisito. La pregevole sentenza, che consta di ben 52 pagine, si sofferma con pregnante percorso argomentativo sui principi eurounitari espressi recentemente dalla Corte di Giustizia unionale sulla vexata questio tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nonché sul requisito dell’esperienza pregressa secondo le direttive comunitarie in materia di appalto.

Sentenza TAR Campania_Napoli_III Sezione_n. 51-2020-Appalto RSU