09 Apr Requisito di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Iscrizione alla camera di commercio coincidente con l’oggetto dell’appalto inerente l’attività di bonifica e conservazione delle ex Navi Maestrale, Bersagliere, Artigliere e Mitilo.
Il TAR Liguria Genova, Sezione I, accogliendo il ricorso proposto da una società seconda classificata, difesa e assistita dall’Avv. Antonio Ausiello, ha annullato l’aggiudicazione ritenendo fondata la censura con la quale si era dedotto e documentato l’incongruenza contenutistica tra l’iscrizione alla camera di commercio richiesta dal disciplinare e l’oggetto dell’appalto.
Il giudice amministrativo chiarisce infatti che l’utilità sostanziale della certificazione camerale consiste nel consentire l’accesso alla gara ai soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. “Da tale ratio si desume, in un’ottica fedele ai principi in materia di contrattualistica pubblica, la necessità di una congruenza contenutistica tendenzialmente completa tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, poiché l’oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti e assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale”.
La corrispondenza contenutistica tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto d’appalto deve essere valutata attraverso una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto: essa deve rispondere effettivamente alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, onde consentire l’affidamento e l’esecuzione del contratto a soggetti veramente idonei.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, nella valutazione di congruenza dell’iscrizione camerale si devono pertanto considerare solo ed esclusivamente le prestazioni contrattuali coincidenti con l’oggetto del contratto stipulato o stipulando.