Revisione prezzi appalti di servizi: criterio progressivo oppure lineare? Il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi con una sentenza innovativa.

 

 

Condivido la sentenza del   Consiglio di Stato (Sezione Terza, Sentenza N. 02054/2024, pubblicata il 31/03/2026), in una controversia contro una Azienda Sanitaria in materia di revisione dei prezzi per un appalto di servizi di lunga durata.
La sentenza, accogliendo integralmente il nostro appello, ha riformato la decisione di primo grado del TAR Campania e ha affermato un principio di diritto di fondamentale importanza e fortemente innovativo, per tutti gli operatori economici che operano con la Pubblica Amministrazione.

 

Il cuore della controversia verteva sulla corretta metodologia di calcolo del compenso revisionale. Il thema decidendum era: la revisione prezzi, basata sull’indice ISTAT FOI, deve essere calcolata applicando l’indice di variazione annuale sempre al canone originario del contratto (criterio lineare o periodico), oppure deve essere applicata al canone già rivalutato negli anni precedenti (criterio progressivo)?
Mentre la Stazione Appaltante e il giudice di primo grado avevano sostenuto il criterio lineare, abbiamo sempre difeso l’applicabilità del criterio progressivo, l’unico in grado di preservare l’equilibrio del sinallagma contrattuale nel tempo.

La decisione innovativa del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con una motivazione approfondita e tecnicamente ineccepibile, ha ritenuto la nostra tesi fondata, definendo “metodologicamente fallace” l’approccio lineare.

I Giudici di Palazzo Spada hanno basato la loro decisione sulla stessa natura statistica dell’indice ISTAT FOI, evidenziando come esso sia un “indice a catena”, costruito proprio per misurare le variazioni dei prezzi su periodi che si estendono per più anni.

Il principio di diritto stabilito è chiaro e destinato a diventare un punto di riferimento:
“…l’adeguamento revisionale, una volta stabilitosi di applicare nella sua interezza l’indice FOI […], deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo ossia cumulando il rivalutato dell’intero periodo di riferimento...”.

In altre parole, la base di calcolo per la revisione di un determinato anno non è il valore iniziale del contratto, ma il valore del canone come risultante dalla rivalutazione dell’anno precedente.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, qualora intervenga una rinegoziazione o una riduzione ope legis del canone (come nel nostro caso, a seguito delle norme sulla spending review), si genera una soluzione di continuità. Da quel momento, la nuova base di calcolo per le future revisioni progressive diventa il canone rinegoziato.
Questa sentenza fornisce certezza giuridica e un criterio di calcolo corretto e trasparente, che tutela le imprese dagli effetti erosivi dell’inflazione nei contratti di durata, garantendo la sostenibilità economica delle prestazioni e, di conseguenza, la loro qualità a beneficio della stessa Amministrazione.

Il Collegio ha altresì ribadito che l’applicazione dell’indice FOI costituisce un “limite massimo” e che l’Amministrazione può motivatamente optare per una percentuale inferiore, e che grava sull’impresa l’onere di provare i presupposti per l’adeguamento. Tuttavia, una volta riconosciuto il diritto, il calcolo deve seguire la corretta metodologia progressiva.
La sentenza in rassegna rappresenta un importante chiarimento giurisprudenziale, che riafferma i principi di equilibrio contrattuale e di corretta gestione dei rapporti di durata con la Pubblica.

Si ringrazia anche l’autorevole rivista di diritto pubblico Lexitalia per la pubblicazione della sentenza

Avv. Antonio Ausiello

si allega sentenza integrale 202602638_11_redatto_