
26 Mar Richiesta rimborso oneri di oblazione ex art. 35 comma 16 L. 47/1985.
Il TAR Campania- Napoli, II^ Sezione, G.I. Relatore Pasanisi, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 117 e 31 c.p.a., per l’illegittimo silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di rimborso e per l’accertamento del diritto del ricorrente al suddetto rimborso inerente gli oneri di oblazione, all’esito del diniego della domanda di condono edilizio ex art. 32 D.L. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003).
La sentenza in rassegna è di particolare interesse peraltro nella parte in cui ha dichiarato la giurisdizione del G.A. in subiecta materia, pur dando lealmente atto di un orientamento delle S.U. di segno contrario (secondo cui la competenza spetterebbe all’A.G.O.).
In altri termini il TAR Napoli convalidando il ragionamento logico-giuridico proposto dall’Avv. Antonio Ausiello ha ritenuto la giurisdizione del G.A., facendo leva sul collegamento con l’esercizio di un potere autoritativo della P.A., nonchè sull’univoco dettato normativo dell’art. 35 comma 16 L. 47/1985.
Infine il TAR Napoli ha condannato il Ministero ad adottare un provvedimento espresso nel termine di 30 (trenta) giorni.