Rimborso somme versate a titolo di oblazione per il condono edilizio

Il TAR Napoli, II sez., ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Antonio Ausiello  contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè contro il Comune di Casalnuovo di Napoli, avente ad oggetto il rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per il Condono edilizio ex art. 32 d.l. 263/03, conv. con mod. dalla L. 326/2003,  condannando, altresì, il Ministero al pagamento della somma versata dal ricorrente  a titolo di oblazione, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda.

La sentenza in rassegna si caratterizza per almeno due interessanti principi.

Il primo aspetto consiste nell’aver  ritenuto sussistente  la giurisdizione del G.A. sulla richiesta oggetto di lite ( rimborso oneri oblazione per effetto dell’annullamento in autotutela della sanatoria edilizia rilasciata), nonostante il contrario avviso delle S.U. della Suprema Corte ( sent. 2008 n. 29291).

Il secondo aspetto attiene alla pronuncia di condanna emessa ex art. 31, comma 3, c.p.a. in combinato disposto con l’art. 2, comma 5,  l. 241/90, così come richiesto dal sottoscritto difensore nel proprio ricorso, sul presupposto della natura vincolata della pretesa soggettiva azionata.

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