Rinuncia all’ aggiudicazione per causa Covid. Procedimento di annotazione ANAC. Archiviazione.

Segnalo il provvedimento di archiviazione adottato dall’A.N.AC. U.SAN.SOA, ottenuto da un  O.E. difeso dall’Avv. Antonio Ausiello, a seguito di segnalazione per la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla S.A. nei confronti dell’O.E. aggiudicatario per aver quest’ultimo rinunciato all’aggiudicazione a causa del contagio da  Covid 19 che aveva infettato  quasi la metà del personale dipendente da adibire all’esecuzione della commessa pubblica.
La segnalazione che ha dato l’avvio del procedimento di annotazione innanzi all’A.N.AC. ex art. 213 Dlgs 50/2016, riguarda una vicenda pandemica da Covid 19, e, segnatamente, la prima variante Omicron che aveva colpito metà dei dipendenti dell’aggiudicatario, per cui non si poteva garantire la  disponibilità degli operai per le lavorazioni di pronto intervento, né si poteva sostituirli con altri dipendenti già impegnati in altre commesse pubbliche.
Il sottoscritto, quale difensore dell’impresa, ha dedotto e documentato (con certificati medici)  che la rinuncia all’aggiudicazione era dipesa da un evento pandemico di carattere eccezionale (sub specie, l’acuirsi della quarta ondata da Coronavirus per effetto della cosiddetta variante Omicron), che ha iniziato a manifestarsi con recrudescenza proprio a ridosso dell’aggiudicazione, il cui imminente propagarsi ha impattato e contagiato gli operai che dovevano essere assegnati all’affidamento dell’ANAS, venendo così a mancare non solo la disponibilità momentanea, bensì la mancata garanzia di poter assicurare sin da subito la presenza di  personale idoneo, onde poter far fronte con diligenza e tempestività alla insorgenda necessità del  pronto intervento.
Di guisa, sussisteva lesimenti dellemergenza pandemica,  che disvelava   l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo imputabile alla impresa aggiudicataria,  non ravvisandosi, nel caso di specie, alcuna fattispecie di dolo, né colpa grave né lieve, per cui s’impone l’archiviazione del presente procedimento.
Del pari, sotto concorrente profilo prospettico, è stata evidenziata la carenza dei presupposti per l’annotazione ex art. 213, comma 13, D.Lgs. 50/2016, né ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, poiché le fattispecie di annotazione ivi previste dalla norma primaria sono tassative, per cui l’art. 213 cit. va applicato e/o interpretato restrittivamente.
L’ANAC, nella persona del Dirigente competente, ha disposto l’archiviazione del procedimento di annotazione, alla “luce delle circostanze di fatto esposte ….nella memoria difensiva.. poichè la condotta segnalata non integra un illecito professionale rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Dlgs 50/2016, ma è riconducibile a causa di forza maggiore” (Consiglio di Stato, V, 18.10.2018, n. 59589).
Clicca sul seguente link per il provvedimento di archiviazione A.N.AC.

5371_2021 ANAC_Conclusione_signed (1)