
21 Giu Risoluzione del contratto di permuta e riconoscimento dell’indennizzo ex art. 936 c.c.
Il Tribunale di Nola, G.I. Dott.ssa Giuseppa D’Inverno, ha accolto l’azione proposta dall’Avv. Antonio Ausiello, per conto della Edil Castiello S.a.s. volta alla risoluzione del contratto di permuta e di vendita di cosa futura riconoscendo l’inadempimento della convenuta e condannando quest’ultima al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 233.281,61, corrispondenti al valore del costo dei lavori e della manodopera in virtù dell’art. 936 c.c., così come invocato e richiesto dall’Avv. Antonio Ausiello.
Con la sentenza in rassegna dopo aver inquadrato la fattispecie e a seguito di contrapposta domanda di inadempimento reciproco secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, il G.I. ha proceduto ad una valutazione unitaria e comparativa delle condotte inadempienti, ritenendo rilevante e principale l’inadempimento di parte convenuta imputando a quest’ultima, quindi, la responsabilità dell’inadempimento, accogliendo così in toto la tesi attorea.
Da ultimo la sentenza in commento offre un interessante spunto per l’applicabilità dell’art. 936 c.c. ritenendo che detta norma è applicabile anche in caso di contratto e/o titolo che lega il terzo al proprietario, qualora detto titolo e/o contratto venga risolto con provvedimento giurisdizionale, attesa l’efficacia ex tunc della relativa pronuncia di risoluzione.
Leggi il testo della sentenza del Tribunale di Nola in materia di Preliminare Permuta e Risoluzione