Sentenza del Tribunale di Napoli, III^Sez. Civile, GI Dott. Sabato. Diffamazione a mezzo stampa- Efficacia scriminante del diritto di critica.

Questo è il testo di una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, III^Sezione Civile, G.I. Dott. Sabato, avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale- Diffamazione a mezzo stampa.

Il sottoscritto difensore nella presente vicenda ha difeso un giornalista che è stato citato in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, per ivi essere condannato per aver pubblicato alcuni articoli contenenti affermazioni diffamatorie e denigratorie su un dirigente dell’ex motorizzazione di Napoli, coinvolto in un’inchiesta per il reato di falso in atti pubblici. La domanda proposta dal dirigente è stata rigettata.

Il giudice in un passaggio cruciale ha statuito che: “…. Il testo (articolo) rispetta i requisiti per l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca (verità oggettiva della notizia pubblicata; interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza), anche per quanto riguarda l’espressione “dirigente alla sbarra”, come si dirà). Il testo, però, seppur formalmente rispettoso dei limiti di legge, assolve obiettivamente alla funzione di richiamare l’attenzione del lettore ad articolo”. Ed ancora: In diritto deve farsi applicazione del principio per cui è consentito al giornalista, soprattutto allorché proceda ad inchieste e denunce, esporre una serie di fatti obiettivamente veri, correlarli e combinarli tra loro; se l’accostamento consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l’effetto denigratorio è da escludere”.

Testo integrale sentenza- Diffamazione a mezzo stampa.