SENTENZA EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO, IV^ SEZ., N. 1877/2009

“L’appello è fondato per le seguenti considerazioni.

Assorbente e fondata è la critica mossa alla sentenza impugnata di non aver proceduto ad alcuna concreta disamina del motivo di ricorso concernente l’applicabilità della norma dell’art. 39, comma 19, della legge n. 724 del 1994 in quanto un’attenta lettura di detta sentenza mostra come il primo Giudice, dopo avere richiamato detta norma, in sostanza ha limitato l’intero ambito di motivazione della sentenza anzidetta al solo profilo, ritenuto preclusivo, della intervenuta inoppugnabilità della disposta acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile dei ricorrenti per omessa impugnativa da parte dei ricorrenti stessi del relativo provvedimento.

Ed infatti, alla stregua di quanto dispone la chiara lettera della citata norma non può non riconoscersi che l’attività provvedimentale richiesta al Comune di Napoli sia doverosa, tenuto conto che essa riconosce “…il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra queste realizzate…(omissis)…e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, dietro esibizione di certificazione comunale attestante l’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria …”, fatti salvi, in ogni caso, “…i diritti dei terzi e del Comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità …”.

Consegue che il Comune di Napoli era (ed è) tenuto a dare risposta scritta alla diffida notificata il 5 settembre 2007 dagli appellanti, risultando da nota della stessa amministrazione comunale n. 3796 del 7 novembre 2007, che i ricorrenti hanno prodotto domanda di condono edilizio, ex lege n. 326 del 2003, e che, quindi, allo stato degli atti, sussiste il presupposto utile cui la richiamata norma ricollega il dovere del predetto Ente di dare risposta all’istanza dei ricorrenti nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente decisione.

Va da sé che, in presenza di una qualificazione normativa in termini di “…diritto di ottenere…” della posizione dei ricorrenti, non può assumere alcun rilievo il fatto che il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non sia stato a suo tempo contestato in sede giurisdizionale dai ricorrenti, come è evidente che ogni eventuale ulteriore determinazione dell’Amministrazione, che esorbiti dal perimetro disegnato dalla norma esaminata, comporta la previa decisione delle istanze di condono presentate dai ricorrenti anzidetti, sia in relazione all’area di sedime, sia al manufatto sopra edificatovi.

In conclusione, l’appello può essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e, quanto alle spese di giudizio, può disporsi la loro integrale compensazione per il doppio grado di giudizio, sussistendo giusti motivi per provvedere in tale modo”

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