SIAD e Zona Omogenea ex art. 15 L.R. 1/2014.Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V^

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza in rassegna ha accolto l’appello -(riformando la sentenza del TAR Napoli, Sezione III, n. 299/2015)- ritenendo fondato il motivo proposto dall’Avv. Antonio Ausiello, ovvero della compatibilità con la zona D1  dell’apertura di esercizio di vicinato in quanto zona omogenea, sul presupposto che il recepimento del SIAD da parte del Comune di Cardito (sottoposto a visto di conformità della Regione), non richiede, diversamente da quanto ritenuto dal Tar e dal Comune, la variante al piano regolatore.

L’iter argomentativo del Consiglio di Stato, ha convalidato l’intero impianto del 2° motivo di appello secondo cui l’art. 15 della L.R. 1/2014 prevede che: “L’insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione” e aggiunge, la sentenza in commento, che: “il PRG non vieta espressamente nella zona omogenea D1 l’esercizio di attività commerciali di vicinato“, l’intervento oggetto del giudizio è compatibile con la zona D1, non richiedendo variante al PRG.

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