22 Lug La firma digitale scaduta non è causa di esclusione. Il TAR Umbria accoglie il nostro ricorso e detta importanti principi sulla digitalizzazione della P.A.

Lo ha stabilito una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sentenza n. 198/2025), che, in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Antonio Ausiello, con sentenza in forma semplificata, ha annullato il provvedimento di esclusione comminato a carico della società ricorrente.
Il caso: La nostra cliente era stata esclusa da un’importante procedura di finanziamento pubblico per un vizio considerato insanabile dall’Ente gestore: la domanda, pur completa e corretta in ogni sua parte, era stata sottoscritta digitalmente con un certificato Infocert scaduto da diversi giorni.
La sentenza, convalidando l’impianto ricorsuale, ha affermato che: In un procedimento amministrativo telematico, la carenza della firma digitale valida (nella specie, perché apposta con certificato scaduto), pur essendo normativamente equiparata alla mancata sottoscrizione, non determina l’inesistenza giuridica della domanda né ne giustifica l’esclusione automatica, qualora la sicura riconducibilità dell’istanza al suo autore sia garantita da altre formalità previste dalla procedura stessa. Nel caso di specie, l’identificazione del legale rappresentante tramite SPID per l’accesso alla piattaforma, la trasmissione dell’istanza dal proprio domicilio digitale (PEC) e l’allegazione della copia del documento d’identità costituiscono, ai sensi degli artt. 20 e 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, elementi equipollenti e idonei a soddisfare i requisiti di sicurezza, integrità e riconducibilità dell’atto.
Di conseguenza, il vizio relativo al certificato di firma scaduto si degrada a mera irregolarità formale sanabile, imponendo all’Amministrazione l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio per consentirne la regolarizzazione, in ossequio ai principi di massima partecipazione (favor participationis), proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Una clausola del bando che imponga l’esclusione automatica in tali circostanze deve ritenersi illegittima per sproporzione e irragionevolezza
La sentenza in commento rappresenta un’importante affermazione a tutela di tutte le imprese che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione. Rafforza il principio che la digitalizzazione deve essere uno strumento per semplificare e non per creare nuove barriere formalistiche.
In allegato il link integrale della sentenza 202500614_2
Avv. Antonio Ausiello