SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREMIALI PER MANCATA ALLEGAZIONE DEI CERTIFICATI ALL’OFFERTA TECNICA, SEPPUR POSSEDUTI E AUTODICHIARATI.

 

L’avv. Antonio Ausiello, vince anche al TAR Palermo, dopo il successo del TAR Ancona, per analoga vicenda giudiziaria, concernente la mancata attribuzione dei punteggi premiali,  a causa della mancata allegazione dei certificati di parità di genere e di responsabilità sociale ed etica SA 8000 all’offerta tecnica, poiché la lex specialis impediva l’attivazione del soccorso istruttorio, la cui prescrizione disciplinare (impugnata in sede ricorsuale), è stata dichiarata illegittima dal TAR Palermo con motivazione pregevole netta e chirurgica.

Con la sentenza in forma semplificata n. 1368/2026, il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, patrocinato dall’Avv. Antonio Ausiello, per conto di una società che, in un Accordo Quadro da oltre 11 milioni di euro, era stata relegata al quinto posto in graduatoria, a causa della mancata attribuzione di 6 punti premiali.

La stazione appaltante aveva azzerato il punteggio poiché, nonostante l’autodichiarazione di possesso resa nell’offerta tecnica, l’operatore economico aveva omesso di allegare materialmente le relative certificazioni.

Il TAR Siciliano, annullando l’aggiudicazione e la graduatoria, ha sancito l’illegittimità della clausola della legge di gara che imponeva il doppio onere di dichiarazione e contestuale allegazione, comminando l’azzeramento del punteggio in caso di mancanza di uno dei due elementi

La pregevole parabola argomentativa del TAR, su cui è fondata la motivazione di accoglimento, viene riassunta, nei principi che di seguito si tratteggiano: I) Una clausola del disciplinare che preclude a monte l’attivazione del soccorso procedimentale per sanare la mancata allegazione di una certificazione, il cui possesso sia stato regolarmente dichiarato ai fini di un punteggio premiale, è illegittima. Tale soccorso, secondo la giurisprudenza consolidata, deve essere consentito per sanare carenze meramente documentali e formali quando non alterino il contenuto sostanziale dell’offerta: II) Violazione dei “Super-Principi” del Codice: Impedire a un operatore di comprovare un requisito premiale già dichiarato, a causa di una mera omissione formale, si pone in contrasto con i “super-principi” del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato che informano il D.Lgs. 36/2023. Tale omissione, infatti, non incide in alcun modo sul contenuto dell’offerta tecnica; III) Contraddittorietà dell’adempimento: Il TAR ha ritenuto incomprensibile e contraddittorio esigere contemporaneamente una dichiarazione sostitutiva, penalmente rilevante, e la produzione della certificazione che la dichiarazione stessa dovrebbe sostituire. Si tratta di un “adempimento contraddittorio e duplicato, che non ha alcun valore aggiunto rispetto al risultato perseguito dalla gara”; IV) Illogicità rispetto ai poteri di chiarimento: È illogico consentire alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica (art. 101, c. 3, D.Lgs. 36/2023) e, al contempo, impedire a un concorrente di produrre una certificazione che comprova un requisito già chiaramente dichiarato e posseduto ab origine.

La sentenza in commento fa il paio con quella ottenuta dianzi al TAR Ancona (sentenza n. 623/2026), per analoga vicenda controversa, per cui la società partecipante, difesa dall’Avv. Antonio Ausiello, può conseguire il bene della vita per ambedue le commesse pubbliche, di ingente valore economico (oltre venti milioni di euro).

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