Sull’impugnazione della C.I.LA.

Il TAR Campania Napoli, Sez. II, nell’accogliere l’eccezione sollevata dall’Avv. Antonio Ausiello in difesa dell’amministrazione comunale, ha dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento di una nota dirigenziale comunale recante la declaratoria di improcedibilità della C.I.L.A. presentata da parte ricorrente per l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria.

Con la sentenza in rassegna, il giudice amministrativo ha ictu oculi constatato che l’impugnativa di controparte si incentrava su un atto non avente natura provvedimentale, privo di autonoma e immediata lesività. Infatti, l’atto con cui l’Amministrazione comunale ha respinto una C.I.L.A. presentata per l’effettuazione di alcuni lavori ha valore di semplice avviso (peraltro privo di esecutorietà e di forza inibitoria) circa la non regolarità delle opere oggetto di comunicazione.

La declaratoria di improcedibilità della C.I.L.A., pertanto, costituisce piuttosto un atto prodromico e funzionale all’esercizio del potere sanzionatorio in capo al Comune, che potrà così essere attivato qualora si dovesse accertare che l’attività di edilizia libera non coincida affatto con l’attività ammessa.

Sentenza TAR Napoli Improcedibilita della CILA